Contabilità semplificata, cambiano le soglie di ricavi - QdS

Contabilità semplificata, cambiano le soglie di ricavi

Salvatore Forastieri

Contabilità semplificata, cambiano le soglie di ricavi

venerdì 17 Febbraio 2023

Entrati in vigore l’1 gennaio i nuovi criteri validi per le imprese minori stabiliti dalla legge di Bilancio (197/22). Tetto a 500mila e 800mila euro

ROMA – Come è noto, la legge di bilancio per il 2023, la Legge 197 del 29 dicembre 2022, all’articolo 1, comma 276, prevede che “all’articolo 18, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di contabilità semplificata per le imprese minori, le parole: “non abbiano superato l’ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività” sono sostituite da “non abbiano superato l’ammontare di 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività”.
Così, a decorrere dal 1^ gennaio 2023, per potere fruire della contabilità semplificata le imprese minori, ossia le ditte individuali e le società di persone, non devono aver superato nell’anno precedente le soglie di ricavi, computati tenendo conto dei ricavi percepiti nell’intero anno in base al criterio di cassa, di
• 500.000 euro se si tratta di imprese che esercitano attività di prestazione di servizi
• 800.000 euro se si tratta di imprese aventi a oggetto altre attività

Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, occorre fare riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente risultante da una distinta annotazione dei due tipi di ricavi.
In mancanza, così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 293/E/2007, vengono considerate prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.

Per gli esercenti arti e professioni che adottano il regime di contabilità semplificata restano le regole previgenti.

Il regime di contabilità semplificata, di cui all’articolo 18 del Dpr 600/73, rappresenta il regime “naturale” per i soggetti che ne hanno titolo, ossia per i soggetti di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 13 dello stesso Decreto Presidenziale (persone fisiche e società di persone), e si estende di anno in anno, evidentemente fino a quando ne sussistono i presupposti.

Va ricordato che, ai fini della determinazione del reddito d’impresa delle imprese in contabilità semplificata, il consueto criterio di competenza fiscale viene sostanzialmente sostituito parzialmente con quello di cassa.
In pratica, il reddito tassabile si considera costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa.

Il risultato va poi aumentato e diminuito degli altri componenti positivi e negativi di reddito, ossia di quelli estranei all’esercizio dell’impresa, dei proventi immobiliari, delle plusvalenze e sopravvenienze attive, delle minusvalenze e sopravvenienze passive. Evidentemente, non si tiene conto delle giacenze finali ed iniziali.

Tali indicazioni (incassi e pagamenti) vanno fatte in appositi registri previsti dal 2^ comma del medesimo articolo 18.

È comunque possibile l’opzione per il regime ordinario di contabilità, con durata triennale, od anche oltre, fino a revoca. L’opzione si esercita con il “comportamento concludente” e l’annotazione al Quadro “O” (rigo VBO20) della dichiarazione annuale Iva.

Il regime semplificato può essere applicato anche in sede di inizio attività qualora si preveda di percepire, in quel primo anno, ricavi per un ammontare inferiore ai limiti di ricavi previsti dalla legge. Questi limiti di ricavi, comunque, vanno sempre ragguagliati ad anno.

Con riguardo al regime di contabilità semplificata, così come previsto dal citato articolo 18, comma 5, giova ricordare che, tramite un’altra apposita opzione (VO26 del Quadro O della dichiarazione Iva), pure triennale, il contribuente può scegliere di semplificare ulteriormente il calcolo del reddito, avvalendosi pure della dispensa dell’annotazione degli estremi degli incassi e pagamenti nei cennati appositi regiostri, considerando la data di registrazione di ogni singolo documento come data in cui è avvenuto l’incasso o il pagamento.

Riassumendo, quindi, ai fini della determinazione del reddito fiscale delle imprese in contabilità semplificata, i metodi previsti sono tre:

  • Registri Iva con annotazione degli incassi e dei pagamenti in appositi registri;
  • Registri Iva integrati;
  • Registri Iva con opzione di cui al comma 5, ossia facendo coincidere (per presunzione di legge) la data dell’annotazione con quelle dell’incasso o del pagamento fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione Iva (regime delle registrazioni).

Va sottolineato che, ai fini della determinazione del reddito d’impresa delle imprese in contabilità semplificata, il consueto criterio di competenza fiscale viene sostanzialmente sostituito parzialmente con quello di cassa.
Un sistema che certamente semplifica gli adempimenti dei contribuenti minori ma che, talvolta, può dar luogo ad effetti distorsivi, principalmente a causa delle frequente non coincidenza dell’incasso e del pagamento, con l’effettuazione dell’operazione, circostanza la quale, anche a causa dell’impossibilità di tener conto delle giacenze finali ed iniziali, può falsare, talvolta anche di molto, l’effettivo reddito che, adottando un sistema diverso, si sarebbe potuto tassare.
Meno male che c’è la scappatoia dell’opzione. Ma si tenga conto che quest’ultima obbliga il contribuente al regime ordinario per almeno tre anni.

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