Covid-19 e polizza privata infortuni: non sussistono le condizioni minime - QdS

Covid-19 e polizza privata infortuni: non sussistono le condizioni minime

redazione

Covid-19 e polizza privata infortuni: non sussistono le condizioni minime

giovedì 30 Giugno 2022

Legare il virus all'infortunio potrebbe essere una forzatura

L’emersione del coronavirus-19 ha stimolato il coinvolgimento della medicina legale sotto molteplici aspetti, determinando interventi su alcuni dei temi più stringenti dell’attualità. Uno dei passaggi più rilevanti ha riguardato lo studio del virus in rapporto alla polizza privata infortuni. La questione meriterebbe certamente un approfondimento articolato – a questo proposito presto pubblicherò un mio studio ancora inedito: “Coronavirus 2019 e polizza privata infortuni: alcune riflessioni” – eppure, grazie a questa rubrica, si vogliono comunque fornire alcune coordinate generali per inquadrare un fenomeno davvero interessante e complesso.

La malattiva infettiva non è sempre legata a infortunio

Cominciamo con una premessa necessaria: la letteratura scientifica esaminata sottolinea che non c’è una posizione univoca nel considerare la malattia infettiva (cioè quella prodotta da microorganismi) indennizzabile quale conseguenza di “infortunio”. Anche alcune recenti sentenze hanno dimostrato le differenti modalità interpretative che la giurisprudenza assegna alla materia trattata. A questa necessaria premessa si aggiunge l’importanza di evidenziare subito che, non esistendo una definizione giuridica dell’infortunio, si dovrà inevitabilmente far riferimento a quanto è regolamentato nelle norme contrattuali pattuite tra assicuratore e assicurato nella cosiddetta “polizza”, richiamando quanto generalmente viene riportato nei termini seguenti: “sono considerati infortuni gli eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna, che producono lesioni corporali obiettivamente constatabili”. Su questi tre termini – fortuita, violenta ed esterna – ci sarebbe da sviluppare un’ampia argomentazione, tuttavia in questa sede è sufficiente fare riferimento al concetto di causa violenta: l’azione che provoca la lesione deve essere improvvisa e repentina attraverso un fatto concentrato cronologicamente (se pur non tassativamente subitaneo), cioè in un preciso momento ben individuabile.

In questo senso il momento che genera l’ingresso di un microrganismo patogeno attraverso la via respiratoria all’interno dell’organismo umano non è per nulla individuabile a livello temporale e connotare un processo dinamico di “violenza” senza poter stimare la rilevanza spazio-temporale del contributo causale, appare manifesta illogica forzatura. In altre parole è arduo considerare come “violento” un evento se non è possibile collocarlo a un preciso istante e luogo: la manifestazione stessa della violenza deve esprimersi in una determinata circostanza. Altri aspetti di rilievo da considerare riguardano l’ambito della microbiologia; ad oggi, infatti, basandoci sulla letteratura scientifica più recente, si ritiene utile precisare, tra le altre cose, la potenziale molteplicità delle modalità di trasmissione e anche l’assenza di evidenze certe in merito all’infettività del virus, cioè della dose minima infettante utile affinché un soggetto sano si ammali.

Legare il virus all’infortunio potrebbe essere una forzatura

Considerate queste circostanze, appare necessario procedere con cautela in quanto legare l’infezione di un virus all’infortunio potrebbe costituire una forzatura che rischierebbe di fatto di aprire la via alla richiesta di indennizzo per tutte le malattie a etiopatogenesi virale, generando confusione e complicazioni di varia natura. Noi medici legali dovremmo sempre e comunque rimanere ancorati all’evidenza scientifica, metodo meno individualistico e forse meno magistrale, ma cosciente delle esigenze di qualità, di equa collocazione delle risorse, di valutazione della buona pratica clinica. Per delucidazioni o per approfondire il tema scrivimi: dr.luciodimauro@gmail.com.

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