Da accordo Abi-associazioni consumatori nuove sospensioni delle rate dei mutui - QdS

Da accordo Abi-associazioni consumatori nuove sospensioni delle rate dei mutui

Serena Giovanna Grasso

Da accordo Abi-associazioni consumatori nuove sospensioni delle rate dei mutui

venerdì 08 Maggio 2020

A beneficiare della misura gli intestatari di finanziamenti per acquisto o ristrutturazione di seconde case. La richiesta dovrà essere presentata entro il 30 giugno per un periodo massimo di un anno

PALERMO – L’associazione bancaria italiana è tornata sulla questione sospensione mutui, ampliando le misure di sostegno alle famiglie e ai lavoratori autonomi e liberi professionisti colpite dall’emergenza coronavirus. Secondo quanto stabilito dall’accordo stipulato tra Abi e diciassette associazioni dei consumatori, potranno beneficiare della sospensione del finanziamento massimo di dodici mesi tutte le persone fisiche intestatarie di mutuo garantito da ipoteche su immobili non di lusso, erogati prima del 31 gennaio 2020, per ristrutturazione o acquisto di immobili non adibiti ad abitazione principale.

Sono esclusi dalla sospensione i finanziamenti già classificati a credito deteriorato o con rate impagate allo scorso 31 gennaio, i finanziamenti per i quali è stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato, i finanziamenti che fruiscono di agevolazioni pubbliche, ma anche i finanziamenti per i quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio che copre almeno gli importi delle rate oggetto della sospensione e risulta efficace nel periodo di sospensione stesso.

Sarà possibile beneficiare della sospensione in caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo o di dimissioni del lavoratore), di sospensione del lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi consecutivi, di morte di uno degli intestatari o per insorgenza di condizioni di non autosufficienza. Per quel che riguarda i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, potranno accedere alla sospensione nel caso in cui registrino una riduzione del fatturato superiore al 33%, rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019, conseguente alla chiusura o restrizione della propria attività in attuazione delle disposizioni.

La richiesta si sospensione dovrà essere presentata dall’intestatario del finanziamento al soggetto finanziatore entro il prossimo 30 giugno. Nel periodo di sospensione saranno ricomprese anche le eventuali rate scadute e non pagate dopo lo scorso 31 gennaio. La richiesta deve essere presentata attraverso una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà e deve essere sottoscritta da tutti i cointestatari del finanziamento. Alla richiesta dovrà essere allegata la documentazione comprovante la cessazione del rapporto di lavoro e le cause della stessa o la documentazione dalla quale risulti la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro, per i casi di cessazione del rapporto di lavoro, sospensione o riduzione. Per l’evento morte è sufficiente allegare l’autocertificazione del cointestatario o dell’erede.

Per i soggetti che abbiano già usufruito di una sospensione del finanziamento per iniziative di legge, accordi con le associazioni dei consumatori o per autoregolamentazione, è possibile richiedere la sospensione purché il soggetto risulti in regola con i pagamenti previsti con il piano di ammortamento. La sospensione non determina l’applicazione di commissioni né di interessi di mora per il periodo di sospensione. La ripresa del processo di ammortamento avviene al termine del periodo di sospensione o della richiesta di riavvio da parte del cliente, con il corrispondente allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione.

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