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Diritti disponibili, quando la mediazione può risolvere qualunque controversia

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Diritti disponibili, quando la mediazione può risolvere qualunque controversia

Salvatore Freni  |
sabato 27 Agosto 2022

Un istituto che fino a circa vent’anni fa riguardava pochissime fattispecie di controversie

Con il decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 che dava esecuzione, nel nostro Paese, alla Direttiva 2008/52/UE dl Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, veniva istituita, per la risoluzione delle controversie relative a tutti i diritti disponibili. Nello specifico, si tratta di quelli che possono essere oggetto di un’azione giuridica, qualsiasi, come ad esempio, vendita, permuta, locazione, rinuncia o altro.

La mediazione civile e commerciale

Tale forma di risoluzione delle controversie incontrava forme di resistenza, specie sull’obbligatorietà di tentare la presente forma di mediazione per le controversie nelle seguenti materie elencate nell’art. 5, comma 1 bis del citato D. Lgs, cioè: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari,

Se il tentativo di mediazione non riuscisse, le parti potranno adire il giudice. Qualora per una delle materie per le quali vige l’obbligo di tentare la mediazione, la parte dovesse iniziare l’azione giudiziale senza prima tentare l’esperimento della mediazione, il giudice adito sospenderà il giudizio per tre mesi e quindici giorni, invitando le parti a tentare la mediazione e soltanto se tale esperimento dovesse fallire si riprenderà i giudizio .

Occorre sottolineare che se il giudizio si dovesse concludere con un risultato pari alla proposta di mediazione che una delle parti ha rifiutato, anche se a rifiutare fosse stata la vincente, la stessa sarebbe ugualmente. condannata alle spese di giudizio.

L’esperimento di mediazione deve concludersi entro trenta giorni

Sono previste due categorie di indennità: le “spese di avvio del procedimento” e le “spese di mediazione”, oltre alle spese vive. Le prime ammontano a euro 40,00 per le liti fino a 25.000,00 euro ed a euro 80,00 per quelle di valore superiore più I.V.A. per ciascuna parte; mentre le seconde sono commisurate al valore della controversia, da un minimo di € 65 per le controversie fino ad € 1.000 fino ad € 9.200 per le  controversie oltre € 5.000.000

Tutti i documenti ed atti inerenti alla mediazione sono esenti da imposta di bollo, spesa, Tassa o diritto di ogni specie e natura; anche, il verbale di conciliazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di € 50.000, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente(i 50.000 euro .Inoltre, alle parti che corrispondono l’indennità agli organismi di mediazione (pubblici o privati), è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino ad un massimo di euro cinquecento. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto alla metà. .

I soggetti della mediazione

I soggetti della mediazione sono:

  • L’organismo di mediazione;
  • La presente mediazione viene gestita da organismi pubblici o privati chiamati “organismi di mediazione”;
  • Gli Organismi di mediazione pubblici sono costituiti presso le Camere di commerci e gli Ordini e Collegi professionali;
  • Il mediatore;
  • Il mediatore  è soggetto terzo ed impariale che gestisce la mediazione.

L’iter della mediazione

La procedura inizia con un’istanza con la quale una o tutte le parti (solitamente due) in lite chiedono ad un organismo di mediazione, regolarmente iscritto nel registro istituito con decreto del Ministro della giustizia e nel luogo del giudice territorialmente competente  per tale controversia, di avviare una procedura di conciliazione

Ricevuta la domanda, il responsabile dell’organismo adito designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro vengono comunicate all’altra parte con ogni mezzo atto ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. L’organismo adito provvede anche a designare il mediatore che condurrà la procedura.

Nel giorno fissato per l’incontro tra le parti ed il mediatore, quest’ultimo, dopo essersi presentato e qualificato, invita le parti ad esprimersi sulla volontà di proseguire il tentativo di mediazione o meno. Nel caso negativo (cioè che le parti manifestano la volontà di non proseguire nel tentativo) viene redatto un verbale da parte del segretario dell’organismo, e le parti, con copia di tale documento, possono iniziare l’azione giudiziaria; in caso contrario, il mediatore invita le parti ad esporre ciascuna la propria versione dei fatti in contestazione; dopo, lo stesso mediatore, ascolta ancora le parti in sessioni congiunte e/o in sezioni separate (ascoltando ciascuna parte senza la presenza delle altre parti), in modo da comprendere la vera ragione della lite e guidare le parti verso una composizione della controversia.

L’esperimento di mediazione si può svolgere anche in più sedute, ma lo stesso non deve superare i tre mesi. Solo se richiesto da una o da tutte le parti, il mediato propone una soluzione della controversia.

Bisogna dire che nel caso di controversie relative ad una delle materie ove il tentativo di mediazione è obbligatorio le parti devono essere assistite da un avvocato; il Consiglio nazionale forense, in una apposita circolare, afferma la necessità dell’assistenza legale in  tutti i tentativi di mediazione.

Il compenso spettante al mediatore non è calcolato in base al numero delle sedute, ma al valore della controversia con i seguenti incrementi, ciascuno di un quinto, a) per mediazioni particolarmente complesse, b) per le mediazioni concluse con successo, c) quando il mediatore propone una soluzione della controversia.

I vantaggi della mediazione

Tentare un esperimento di mediazione per risolvere le controversie presenta i seguenti vantaggi si cui si è in parte fatto cenno sopra::

riservatezza, rapidità,  economicità, agevolazioni fiscali, assenza di decadenza dal diritto di proporre una azione giudiziale, possibilità di svolgere un esperimento di mediazione a distanza e massima soddisfazione del’eventuale accordo raggiunto.

Salvatore Freni

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