Esportatori abituali, semplificazioni ma anche sanzioni più pesanti - QdS

Esportatori abituali, semplificazioni ma anche sanzioni più pesanti

Salvatore Forastieri

Esportatori abituali, semplificazioni ma anche sanzioni più pesanti

venerdì 17 Gennaio 2020

Acquisti senza Iva, le novità introdotte dall’1 gennaio 2020 dalla legge n. 58/2019. Si attende ancora l’emanazione del provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate

ROMA – Novità per gli esportatori abituali dall’1 gennaio 2020. Si ricorda che possono acquisire tale qualifica coloro i quali, avendo effettuato nell’anno precedente o negli ultimi dodici mesi esportazioni, cessioni intracomunitarie o altre operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10% dell’intero volume d’affari conseguito, hanno la possibilità di acquistare senza Iva (in regime di non imponibilità ex articolo 8 lettera c del D.P.R. 633/72), per un importo massimo chiamato “plafond”, evitando di pagare Iva al fornitore (o prestatore).

Quest’Iva, infatti, nella maggior parte dei casi, non è facile da recuperare, se non tramite la lunga procedura di rimborso, non essendo possibile compensare l’Iva sugli acquisti, quella “a monte”, con quella sulle operazioni attive , “a valle”, proprio a causa della quantità delle operazioni “non imponibili”, e quindi senza applicazione dell’Iva per rivalsa, che ordinariamente pongono in essere.

Fino al 31 dicembre 2019, l’esportatore “abituale”, era tenuto:
a) al rilascio al proprio fornitore della “dichiarazione d’intento” (redatta in conformità al D.M. 6/12/86) preventivamente annotata su un apposito registro o su un’apposita sezione dei registri “fatture emesse” o “corrispettivi”;
b) alla trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate della “dichiarazione d’intento” (Provvedimento Dir. Agenzia Entrate 2/12/2016);
c) alla consegna al fornitore della ricevuta di presentazione della trasmissione telematica.

Il “fornitore dell’esportatore abituale” doveva registrare (entro 15 giorni dalla ricezione) la richiesta dell’esportatore abituale, e riepilogare, nella dichiarazione annuale (quadro VI), le dichiarazioni d’intento ricevute.

Ora, però, a seguito delle modifiche introdotte con l’Articolo 12 septies del D.L. 34/2019 convertito con la Legge n.58/19 (il c.d. “decreto crescita”), a partire dal 1° gennaio di quest’anno, alcune delle cennate disposizioni sono state modificate semplificando la procedura ma aumentando contemporaneamente la sanzione in caso di alcune violazioni.

Le modifiche sono le seguenti:
1) l’acquirente (l’esportatore abituale) non è più tenuto a consegnare al suo fornitore la “dichiarazione d’intento”, e nemmeno la ricevuta di presentazione dell’apposita dichiarazione telematica all’Agenzia delle Entrate. Deve solo comunicare al suo fornitore la volontà di acquistare in “sospensione d’imposta”, ossia in regine di non imponibilità, facendogli conoscere, anche in modo informale (per esempio con e-mail) il numero di protocollo della ricevuta telematica ottenuta dall’Agenzia delle Entrate. Un numero, quest’ultimo, che dovrà poi essere obbligatoriamente indicato nelle fatture del cedente, al fine di legittimare la non imponibilità dell’operazione;
2) viene meno l’obbligo, sia per l’acquirente (l’esportatore abituale) che per il suo fornitore, di numerare progressivamente le dichiarazioni d’intento (rispettivamente quelle consegnate e quelle ricevute) e di annotare le stesse su un apposito registro;
3) per il cedente o prestatore, viene meno l’obbligo di indicare le operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali nell’apposito quadro VI della dichiarazione annuale Iva;
4) accanto alle semplificazioni, il Decreto crescita (convertito in legge) ha previsto pure un inasprimento delle sanzioni prevedendo, oltre alla sanzione dal 100% al 200% per il caso di fatturazione senza Iva in mancanza della dichiarazione d’intento e la responsabilità solidale dell’imposta non addebitata (art. 7, c.3 del D.Leg/vo 471/97), anche la sanzione proporzionale dal 100% al 200% ( precedentemente stabilita in misura fissa, ossia da 250 a 2.000 Euro) in caso di applicazione del regime di non imponibilità senza avere verificato la regolarità dell’operazione accertando che il richiedente (esportatore abituale) abbia presentato l’apposita dichiarazione telematica all’Agenzia delle Entrate .

In verità la disposizione introdotta dal D.L. 34 ha previsto l’emanazione di un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla pubblicazione del Decreto legge. Provvedimento il quale, tuttavia, nonostante il tempo trascorso e l’avvenuta entrata in vigore delle nuove norme, a tutt’oggi non è stato ancora emanato.

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