Fisco, principio compliance è già in Costituzione - QdS

Fisco, principio compliance è già in Costituzione

Salvatore Forastieri

Fisco, principio compliance è già in Costituzione

venerdì 18 Agosto 2023

La legge delega approvata dal Parlamento si muove nella direzione di una maggiore tutela dei diritti del contribuente

ROMA – Diverse volte abbiamo parlato dalle pagine di questo quotidiano dei numerosi buoni principi che, attraverso la legge delega, recentemente approvata dal Parlamento (Legge n. 111 del 9 agosto 2023), dovrebbero essere il cardine delle riforma tributaria da 50 anni attesa da tutti i contribuenti e da tutti gli addetti del settore fiscale.

Sono principi importantissimi, come quello del contraddittorio preventivo obbligatorio, la rimodulazione dell’istituto dell’autotutela, il rafforzamento dei mezzi di difesa del cittadino, l’eliminazione della disparità di trattamento degli interessi a favore del fisco ed a favore del cittadino, la semplificazione degli adempimenti fiscali, l’istituzione de testi unici, la certezza del diritto, la revisione delle sanzioni tributarie, e tanto altro ancora.
Addirittura, nel testo della riforma sulla giustizia tributaria (Legge 130/2022), si afferma (ma era proprio necessario che si affermasse un principio così scontato?) che l’ufficio deve “dare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni”.

Insomma, la strada del fisco è veramente costellata da principi sacrosanti che da sempre avrebbero dovuto mettere al riparo ogni cittadino da comportamenti che, magari solo per errore o per la fretta di lavorare troppe pratiche, gli uffici e lo stesso Legislatore qualche volta permettono di realizzarsi dimenticando regole fondamentali previgenti.

Ecco quindi che ad un comune osservatore del diritto, ed in particolare del diritto tributario, viene da pensare: ma era veramente necessario affermare “pomposamente” questi bellissimi principi? Forse sono principi che, leggendo anche superficialmente la Costituzione, anche prescindendo dal principio della tassazione in base alla capacità contributiva previsto dall’articolo 53, si sarebbero già dovuti applicare da sempre.
Comunque, “melius abundare quam deficere”.

Ricordiamoci che l’art. 3 della Carta Costituzionale sancisce il principio di uguaglianza di tutti i cittadini e l’art 97 prevede che “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Quindi, il cennato principio di uguaglianza, nonché quello dell’imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione, a modesto avviso di chi scrive, sarebbero stati già sufficienti per far si che alcuni problemi ingiusti nei rapporti fisco contribuente non si fossero mai generati. Come già detto, anche prescindendo da quanto stabilito dall’articolo 53.

Le citate disposizioni costituzionali, oltre che la legge 241 del 1990 ed anche le numerose direttive e la giurisprudenza comunitaria sull’argomento, impongono già allo Stato di far si che vengano rimosse sempre tutte le situazioni in grado di creare discriminazioni, assicurando in ogni momento l’imparzialità dell’azione pubblica ed il buon andamento dell’azione amministrativa, quel buon andamento che corrisponde alla necessità di porre in essere una organizzazione ed un’attività amministrativa che, attraverso l’efficacia, l’efficienza e l’economicità, nonché attraverso l’assoluta trasparenza, permettano alla Pubblica Amministrazione di realizzare l’obiettivo primario di ogni Stato democratico, ossia l’interesse pubblico. Insomma lo Stato è obbligato a perseguire, esclusivamente e nel modo migliore, gli interessi dei cittadini, consentendo loro di agire contro di essa qualora i suoi atti risultino contrari a loro situazioni soggettive.

Con particolare riguardo all’attività della Corte di Giustizia Europea, si ricorda l’esistenza di numerosissime sentenze, con l’obbligo degli Stati aderenti alla UE di conformarsi ad esse, che vietano, per esempio, l’esistenza di una sproporzione tra sanzione tributaria prevista dalla legge ed effettivo danno all’Erario della violazione commessa dal cittadino.
In pratica, pertanto, come precedentemente detto, esistono già da tempo quei principi che devono, o avrebbero dovuto di già, realizzare molti dei principi che oggi fanno parte delle delega fiscale.

Ma perché questo? Forse, anzi molto probabilmente, quei principi costituzionali, seppure dotati di una forza cogente maggiore di ogni altra disposizione legislativa, vengono confusi nella miriade di disposizioni legislative di carattere amministrativo e fiscale che attualmente siamo tutti chiamati ad applicare.

Ed allora, seppure con dispiacere per la poca attenzione che il legislatore ha dimostrato fino ad ora verso quei concetti importantissimi, che erano già in grado di fare aumentare la compliance e, quindi ridurre l’evasione fiscale, accogliamo con piacere i nuovi (si fa per dire) principi della delega fiscale, confidando che la prossima riforma, scritta peraltro da persone che conoscono bene le esigenze della Pubblica Amministrazione fiscale e dei cittadini, possano, una volte per tutte, realizzare quella giustizia tributaria che è la base dell’adempimento fiscale spontaneo e della riduzione dell’evasione.

Tag:

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenta

Ediservice s.r.l. 95126 Catania - Via Principe Nicola, 22

P.IVA: 01153210875 - Cciaa Catania n. 01153210875


SERVIZIO ABBONAMENTI:
servizioabbonamenti@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/372217

DIREZIONE VENDITE - Pubblicità locale, regionale e nazionale:
direzionevendite@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/388268-095/383691 - Fax 095/7221147

AMMINISTRAZIONE, CLIENTI E FORNITORI
amministrazione@quotidianodisicilia.it
PEC: ediservicesrl@legalmail.it
Tel. 095/7222550- Fax 095/7374001
Change privacy settings
Quotidiano di Sicilia usufruisce dei contributi di cui al D.lgs n. 70/2017