Giornata mondiale degli animali, tutti i loro diritti nella Dichiarazione Universale - QdS

Giornata mondiale degli animali, tutti i loro diritti nella Dichiarazione Universale

Ivana Zimbone

Giornata mondiale degli animali, tutti i loro diritti nella Dichiarazione Universale

lunedì 04 Ottobre 2021

Utili, versatili, privi di malvagità. Gli animali sono esseri senzienti che hanno precisi diritti. Le nostre scelte individuali influiscono sulla loro esistenza.

Oggi, 4 ottobre, si festeggia la Giornata mondiale degli animali (World Animal Day), nel giorno della festa di Francesco d’Assisi, il santo patrono degli animali. La giornata è stata istituita per difendere i diritti degli animali e migliorare le loro condizioni di vita nel mondo.

La prima edizione venne celebrata nel lontano 1925, ma il 24 marzo. Dopo si preferì spostarla al 4 ottobre. Inizialmente vide la partecipazione solo di Germania, Austria, Svizzera e Cecoslovacchia. Fino a quando, nel 1931, il Congresso internazionale sulla protezione degli animali a Firenze la propose come festa universale.

Il peso delle scelte individuali

In questa giornata non si può non riflettere su come le scelte individuali possano influenzare la vita degli animali. A partire dal rispetto dell’ambiente, visto che il cambiamento climatico e l’attività di caccia, in alcuni casi, sta comportando l’esitinzione di alcune specie. E dal rispetto dei loro bisogni quando li si adotta e li si tiene con sé.

In quanto esseri senzienti, gli animali restano destinatari di giustizia sociale e del diritto di protezione. Questo vale anche quando, in modo del tutto accidentale, si incontra un animale in difficoltà.
Non possono parlare, ma possono donare amore. Concorrono al mantenimento dell’ecosistema, aiutano gli esseri umani nelle loro attività quotidiane e nelle situazioni difficili. Basti pensare all’impiego dei segugi da parte delle forze dell’ordine, all’utilizzo di cavalli e asini per la pet terapy, ai cani guida per i ciechi.

I diritti degli animali

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale – redatta dalla Lega Internazionale dei Diritti dell’Animale, presentata a Bruxelles il 26 gennaio 1978 e proclamata a Parigi nella sede dell’Unesco il 15 ottobre 1978 – stabilisce in maniera chiara cosa l’uomo deve rispettare e rende ogni violazione passibile di denuncia e sanzione.

Articolo 1

Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all’esistenza.

Articolo 2

a) Ogni animale ha diritto al rispetto;
b) l’uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto
di sterminare gli altri animali o di sfruttarli violando questo diritto.
Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali;
c) ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell’uomo.

Articolo 3

a) Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli;
b) se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere istantanea, senza dolore, nè angoscia.

Articolo 4

a) Ogni animale che appartiene ad una specie selvaggia ha il diritto
di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi;
b) ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto.

Articolo 5

a) Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell’ambiente dell’uomo ha diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie;
b) ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall’uomo a fini mercantili è contraria a questo diritto.

Articolo 6

a) Ogni animale che l’uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una durata della vita conforme alla sua naturale longevita’;
b) l’abbandono di un animale è un atto crudele e degradante.

Articolo 7

Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di lavoro, ad un’alimentazione adeguata e al riposo.

Articolo 8

a) La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica o psichica è incompatibile con i diritti dell’animale sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale, sia d’ogni altra forma di sperimentazione;
b) le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate.

Articolo 9

Nel caso che l’animale sia allevato per l’alimentazione deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti ansietà e dolore.

Articolo 10

a) Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell’uomo;

b) le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell’animale.

Articolo 11

Ogni atto che comporti l’uccisione di un animale senza necessità è un biocidio, cioè un delitto contro la vita.

Articolo 12

Ogni atto che comporti l’uccisione di un gran numero di animali selvaggi è un genocidio, cioè un delitto contro la specie;
b) l’inquinamento e la distruzione dell’ambiente naturale portano al genocidio.

Articolo 13

a) L’animale morto deve essere trattato con rispetto;
b) le scene di violenza di cui gli animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione salvo che non abbiano come fine di mostrare un attentato ai diritti dell’animale. 

Articolo 14

a) Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a livello governativo;
b) i diritti dell’animale devono essere difesi dalla legge come i diritti dell’uomo.

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