La mediazione civile - QdS

La mediazione civile

Sebastiano Attardi

La mediazione civile

martedì 02 Luglio 2019

Mediare è qualcosa che tutti noi facciamo in ogni momento della nostra vita. Infatti, poiché la vita è relazione con gli altri, è inevitabile che, a volte, si possano avere posizioni e ragioni in contrasto con quelle dei nostri vicini, dei nostri colleghi, dei nostri clienti o fornitori, dei nostri concorrenti e, persino, dei nostri parenti e familiari. Questo accade ogni giorno, ma raramente si arriva alla lite o, peggio, alla causa in Tribunale.

Il 21 marzo 2011 è entrata in vigore la riforma giudiziaria che introduce anche in Italia il sistema della “mediazione civile obbligatoria”. L’obiettivo principale della riforma è la riduzione del flusso in ingresso di nuove cause nel sistema Giustizia, offrendo al cittadino uno strumento più semplice e veloce per risolvere le controversie con tempi molto brevi (non oltre 3 mesi) e costi molto contenuti e certi. La mediazione è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

In pratica, la mediazione civile è tutto questo: due o più parti, assistite dai rispettivi avvocati (l’assistenza di un legale è obbligatoria per legge quando la mediazione è condizione di procedibilità in giudizio e consigliata negli altri casi), s’incontrano presso un organismo di mediazione (ADR), accreditato dal Ministero della Giustizia, per cercare un accordo attraverso il fondamentale intervento del mediatore professionista. La mediazione costituisce la migliore e unica alternativa alle lunghe e costosissime cause in Tribunale, dove spesso, dopo anni di udienze, tutti si sentono sconfitti e nessuno rimane del tutto vincitore.

Ciò detto, posto che a volte una delle parti non ha potuto prendere parte alla mediazione (e ciò per motivi personali), è avvenuto che l’assente abbia dato espresso mandato ad altri per rappresentarlo davanti al mediatore. Ora, in mancanza di una norma che neghi espressamente la delega ad altri, la Cassazione (sent. n. 8473/2019) ha statuito che ognuna delle parti può farsi rappresentare o sostituire da un proprio delegato. Solo che di recente, il Tribunale di Roma (sent. n.13630 del 27.6.2019) con una decisione (che fa seguito ad altra emessa dal Tribunale di Firenze), ha stabilito che non è ammessa la delega ad altri se non per casi di assoluta ed inevitabile necessità. Se così è vedremo che cosa statuirà in futuro “La Cassazione a sezioni unite”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenta

Ediservice s.r.l. 95126 Catania - Via Principe Nicola, 22

P.IVA: 01153210875 - Cciaa Catania n. 01153210875


SERVIZIO ABBONAMENTI:
servizioabbonamenti@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/372217

DIREZIONE VENDITE - Pubblicità locale, regionale e nazionale:
direzionevendite@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/388268-095/383691 - Fax 095/7221147

AMMINISTRAZIONE, CLIENTI E FORNITORI
amministrazione@quotidianodisicilia.it
PEC: ediservicesrl@legalmail.it
Tel. 095/7222550- Fax 095/7374001
Change privacy settings
Quotidiano di Sicilia usufruisce dei contributi di cui al D.lgs n. 70/2017