La tenuità del fatto e l’assegno di mantenimento - QdS

La tenuità del fatto e l’assegno di mantenimento

Sebastiano Attardi

La tenuità del fatto e l’assegno di mantenimento

martedì 04 Agosto 2020

Sono molti i padri che si sottraggono volutamente a questo preciso obbligo

Sono molti i padri che – nonostante via sia un provvedimento da parte del Giudice della separazione (o del divorzio) che imponga mensilmente di corrispondere l’assegno di mantenimento a favore dei figli oppure della moglie – che si sottraggono volutamente a questo preciso obbligo che, prima ancora che giuridico, è anche un obbligo morale. A volte si tratta di non versare nulla, ed altre volte di versare meno di quanto statuito. In questi casi, molti legali degli inosservanti-imputati – dopo essere stati querelati dall’altro coniuge per violazione dell’art 570 codice penale ( mancata assistenza familiare) – chiedono, al Giudice penale, l’applicazione della “causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto”, ora prevista dall’art 131 bis del codice penale.

Ebbene, se l’omesso pagamento è saltuario od è inferiore a quanto stabilito oppure è una modesta somma, l’esimente va certamente applicata, ma ove il comportamento omissivo dell’imputato – nel versare il contributo per il mantenimento per la prole o la coniuge – si è protratto per troppo tempo, la predetta esimente va esclusa. È quanto h stabilito la VI sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 21 novembre 2019 – 13 febbraio 2020, n. 5765. Tale principio è stato affermato, a seguito di ricorso per Cassazione – da parte di un imputato condannato per il reato previsto e punito dall’art. 570, comma 2, c.p.- commesso con una condotta plurima e perdurante nel tempo. Tra i motivi di gravame, la difesa dell’imputato, in particolare, lamentava appunto la violazione di legge, in relazione alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

La Suprema Corta rigettava il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduceva “la violazione di norma legge”, in relazione alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Ed invero, la Corte specificava che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131 bis c.p., “ il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma 1 c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo “(Sez. Unite n. 13681 del 25/02/2016), ovviamente in relazione anche alla valutazione della pena da irrogare ai sensi dell’art 133 comma 1 c.p.

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