Lavoratore in quarantena, cosa dice l’Inps - QdS

Lavoratore in quarantena, cosa dice l’Inps

Maria Papotto

Lavoratore in quarantena, cosa dice l’Inps

giovedì 23 Luglio 2020

All’Inail spetta il servizio di sorveglianza sanitaria aggiuntiva “di carattere eccezionale”. Viene equiparata alla malattia, dunque è garantita la relativa tutela previdenziale

PALERMO – Il messaggio Inps n. 2584 pone indicazioni in merito alle ‘Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato’.

Più nello specifico, la quarantena è equiparata alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento. Ai lavoratori in quarantena, aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’Istituto, viene riconosciuta l’indennità economica previdenziale, con correlata contribuzione figurativa, sulla base del settore aziendale e della qualifica del lavoratore.

A tal proposito, il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena con gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica.

Per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, c. 3 L.104/92) o in possesso del riconoscimento di disabilità (art. 3, c. 1, L. 104/92), l’intero periodo di assenza dal servizio debitamente certificato, fino al termine del 31 luglio 2020, è equiparato a degenza ospedaliera.

In caso di disabilità, la tutela è prevista esclusivamente in presenza di immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. Il lavoratore ha il compito di farsi rilasciare la certificazione di malattia dal proprio medico curante, per il riconoscimento della prestazione equiparata alla degenza ospedaliera, precisando l’indicazione dettagliata della situazione clinica, i riferimenti del verbale di riconoscimento dello stato di handicap ovvero della certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali delle Autorità sanitarie locali.

In caso di malattia conclamata da Covid-19 il lavoratore ha l’obbligo di farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica. Tale fattispecie rientra nella consueta tutela previdenziale prevista per la malattia.

In questa fase emergenziale, il decreto Rilancio ha previsto una sorveglianza sanitaria obbligatoria aggiuntiva, di carattere“eccezionale”, che deve essere effettuata da tutti i datori di lavoro, anche colori i quali non sono obbligati alla nomina del medico competente. Quest’ultimi possono rivolgersi all’Inail che effettuerebbe la sorveglianza sanitaria con i propri medici del lavoro.
A tal fine, recentemente, l’Ente ha attivato un apposito servizio telematico di prenotazione attraverso il quale il datore di lavoro può chiedere l’attivazione della sorveglianza eccezionale.

I lavoratori oggetto della sorveglianza sanitaria eccezionale sono i cd “fragili” vale a dire lavoratori con uno stato di salute del lavoratore maggiormente esposto alle conseguenze dell’infezione da coronavirus in relazione alla presenza di condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età.

Per richiedere il servizio occorre accedere al servizio “sorveglianza sanitaria eccezionale” è disponibile on line tramite l’inserimento della prenotazione che può essere effettuato anche dall’intermediario abilitato. La domanda viene gestita dalla sede territoriale Inail, in base all’indirizzo di domicilio del lavoratore ed assegnata la pratica al dirigente medico competente.
Successivamente, verrà comunicato il luogo, la data e l’ora dell’appuntamento al lavoratore presso i recapiti indicati nella domanda. L’esito della visita ed eventuali misure preventive aggiuntive o controindicazioni alla ripresa del lavoro, saranno comunicate telematicamente al datore di lavoro. Al termine della procedura l’Inail emetterà una fattura in esenzione Iva e le modalità per il pagamento.

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