Le molestie quando sono rumorose - QdS

Le molestie quando sono rumorose

Sebastiano Attardi

Le molestie quando sono rumorose

martedì 29 Marzo 2022

In linea teorica ciascun proprietario dovrebbe evitare ogni ripercussione che l’uso del proprio appartamento può esercitare sull’immobile del vicino

In linea teorica ciascun proprietario dovrebbe evitare, anche per buona educazione, ogni ripercussione che l’uso del proprio appartamento può esercitare sull’immobile del vicino o direttamente su quest’ultimo. Ciò, però, in concreto non è sempre possibile a causa della vicinanza dei fondi, motivo per cui il fumo, il calore, le esalazioni nocive ed i rumori molesti soprattutto possono propagarsi da un immobile all’altro e, ciascuno proprietario è costretto a sopportarli.

Esiste, tuttavia, un limite, che è costituito dalla “normale tollerabilità” delle “immissioni”. Essa dev’essere valutata tenendo conto della situazione dei luoghi dove avvengono, laddove la tolleranza di un rumore in una zona industriale dev’essere maggiore rispetto ad una zona residenziale o di villini. La risoluzione d’una eventuale controversia su queste fonti di rumori ed altro è affidata alla prudente valutazione del Giudice, il quale, per principio, deve contemperare, a volte, anche le esigenze della produzione (ad esempio, i rumori provenienti da una fabbrica) con le ragione del proprietario privato, tenendo conto del fatto che la costruzione di detta fabbrica è anteriore alla costruzione del vicino (che, dunque, si suppone fosse a conoscenza del detto rumore).

Se le immissioni nocive superano la normale tollerabilità, il proprietario leso ha diritto (azione di manutenzione, da esercitare entro un anno) a farli eliminare ed ad ottenere il risarcimento del danno da responsabilità oggettiva. Ma se pretende anche un risarcimento del danno alla salute (cosiddetto, danno biologico) deve dimostrare – con adeguata certificazione medica ed eventualmente anche con una perizia tecnica d’ufficio – che detto danno gli ha causato una patologia e quindi un danno alla salute (ex multis: Cassazione civile sent. n. 25820/09.

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