Semplificazione adempimenti fiscali, le novità - QdS

Semplificazione adempimenti fiscali, le novità

Salvatore Forastieri

Semplificazione adempimenti fiscali, le novità

martedì 23 Gennaio 2024

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 9 del 12 gennaio il Dlgs n. 1/2024 che attua la legge delega n. 111/2023. Disposizioni più favorevoli al contribuente: dalla revisione degli Indici affidabilità fiscale alle compensazioni più facili

ROMA – Continua la pubblicazione dei decreti legislativi riguardanti la riforma tributaria di cui alla legge n. 111 del 9 agosto 2023.

Questa volta parliamo del Decreto Legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio scorso ed entrato in vigore il giorno successivo, 13 gennaio.
Di seguito vengono sintetizzate le novità più importanti, comprese quelle con maggiore impatto sull’Iva, norme, comunque, che purtroppo, nonostante il “clima di riforme” nel quale si collocano, pur contenendo disposizioni favorevoli al contribuente, non solo non appaiono sufficienti, ma nemmeno brillano in chiarezza, anche a causa degli eccessivi riferimenti a norme modificate o abrogate su cui il contribuente, per prendere atto delle novità che lo interessano, è costretto, ancora una volta, a ricercare, studiare, interpretare e riflettere (in alcuni casi anche a convertire le vecchie lire in Euro), un procedimento abbastanza complicato che la riforma, specialmente dopo la futura emanazione dei “Testi unici”, dovrebbe evitare il più possibile.

  • Viene semplificata la presentazione della dichiarazione dei redditi dei percettori di redditi di lavoro dipendente e pensionati, dando ai cennati contribuenti la possibilità di accedere alle informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate onde compilare correttamente la dichiarazione (art.1).
  • Estesa anche a tutte le categorie reddituali, esclusi i titolari di partita Iva, la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi “semplificata” (modello 730) (art. 2).
  • In caso di cessazione attività e variazione luogo tenuta di scritture contabili, quando la contabilità è affidata a terzi, e non si provvede, cessato l’incarico al professionista, alla presentazione della dichiarazione di variazione entro 30 giorni, il depositario avvisa il contribuente, entro i successivi 60 giorni, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che comunicherà all’Agenzia delle entrate la cessazione dell’incarico. Il depositario, assolto tale onere, entro i medesimi sessanta giorni provvede all’invio di tale comunicazione all’Agenzia delle entrate. (art. 4).
  • Viene prevista la revisione e razionalizzazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) (art. 5).
  • Modificati i termini di versamento delle somme rateizzate a titolo di saldo ed acconto delle imposte. Anziché alla fune del mese, scadono il giorno 16 di ogni mese (art.8).
  • Viene elevato da 50.000 lire (pari ad Euro 25,82) ad 100 Euro l’importo che, risultante dalla liquidazione periodica a debito, è possibile versare unitamente all’importo dovuto per il periodo infrannuale successivo. A prescindere dall’importo, l’Iva dovuta (anche se inferiore a 100 Euro), va versata entro il 16 dicembre dello stesso anno al quale si riferiscono (art. 9).
  • Analogo aumento della soglia si applica in caso di applicazione della norma semplificativa prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera a) del Dpr 542/99 (soggetti con volume d’affari non superiore a 600 milioni di lire per prestazioni di servizi e 1 miliardo di lire per cessioni di beni )(art.9).
  • Aumento della soglia per la compensazione ed il rimborsi Iva, senza visto di conformità, per i soggetti con punteggio ISA adeguato. L’anzidetta soglia viene aumentata da 50.000 a 70.000 euro. Il punteggio ISA da raggiungere per accedere al beneficio sarà definito in seguito (art. 14)
  • Sospensione dell’invio di comunicazioni e inviti, previsti dagli articolo 36 bis del Dpr 600/73, 36 ter del Dpr 600/73 e dell’art. 54 bis del Dpr 633/72, nei mesi di agosto e di dicembre. salvo casi di indifferibilità e urgenza (art10).
  • Rimodulazione dei termini per la presentazione delle dichiarazioni fiscali. La dichiarazione dei redditi ed Irap si presenta entro il 30 settembre (anticipandola rispetto al vecchio termine del 30 novembre) (art. 11).
  • I soggetti Ires anticipano il termine della dichiarazione all’ultimo giorno del nono mese (non più undicesimo) successivo alla chiusura del periodo d’imposta (art. 11).
  • Ed ancora, le persone fisiche presentano la dichiarazione tramite ufficio postale nel periodo compreso dal 1 aprile al 30 giugno, ovvero in via telematica, nel periodo compreso tra il 1 aprile ed il 30 settembre (art. 11).
  • I dati per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria diventa un adempimento semestrale (art. 12).
  • Non si verifica la decadenza in caso di mancata indicazione di crediti d’imposta derivanti da agevolazioni non indicati in dichiarazione (art. 13).
  • Elevato, per i soggetti cui si applicano gli Isa, da 50 mila Euro a 70.000 Euro la soglia al di sotto della quale non è previsto il visto di conformità per la compensazione del credito Iva e per la garanzia in caso di rimborso Iva (art. 14).
  • Elevato da 20 mila Euro a 50.000 Euro la soglia per il visto di conformità in caso di compensazione di imposte dirette ed Irap (art. 14).
  • Prevista la semplificazione della modulistica fiscale, con l’eliminazione di qualunque dato già a conoscenza dell’Amministrazione Finanziaria (art. 15).
  • Prevista la riduzione a metà delle sanzioni per violazione di obblighi dichiarativi, nei confronti di contribuenti con ricavi superiore a 5 milioni di Euro, quando vengono utilizzati esclusivamente mezzi di pagamento diversi dal contante (art.15).
  • Semplificazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (art.16).
  • Possibilità di pagamento con addebito in conto corrente per i pagamenti con F24 con scadenza prestabilita da inviare in unica soluzione all’Amministrazione Finanziaria (art.17).
  • Possibilità di pagamento dei modelli F24 con il sistema PagoPA affiancando tale sistema, progressivamente, alle attuali modalità di pagamento (art.18).
  • Dichiarazione precompilata anche per soggetti con redditi diversi dal lavoro dipendente ed assimilati (art. 19).
  • Utilizzabilità di una sola delega ai professionisti abilitati e delegati dai contribuenti (art.21).
  • Incremento dei dati conoscibili tramite cassetto fiscale (art. 23).
  • Consentita la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi attraverso l’uso di particolari soluzioni sftware che garantiscono la sicurezza e l’inalterabilità dei dati. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, saranno definite le specifiche tecniche per la realizzazione, omologazione e rilascio delle soluzioni software di cui sopra (art. 24).
  • Semplificazione delle modalità di deposito, presso i comuni, in modalità telematica, dei “tipi di frazionamento” (art.25).

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