Autocertificazione energetica impossibile farla in classe G - QdS

Autocertificazione energetica impossibile farla in classe G

Bartolomeo Buscema

Autocertificazione energetica impossibile farla in classe G

venerdì 28 Dicembre 2012

Decreto interministeriale elimina la possibilità per i proprietari di case. Necessario l’attestato redatto da un professionista abilitato

CATANIA – Eliminata la possibilità per i proprietari di appartamenti di autocertificare la classe energetica G, che è quella più bassa, in caso di vendita del proprio immobile. La novità è contenuta nel decreto 22 novembre 2012 del ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e con il ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, che modifica il vecchio decreto 26 giugno 2009, recante: “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2012.
E’ un provvedimento giusto che risponde ai rilievi mossi, nel settembre 2011, dalla Commissione europea contraria alla norma italiana che prevedeva la possibilità dell’autodichiarazione della classe energetica più bassa (classe G).
Secondo la Commissione europea, quest’opzione viola l’art. 7, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 2002/91/CE sull’efficienza energetica.
Per certificare un generico immobile in classe G, ora è necessario che un professionista abilitato rediga l’attestato di certificazione energetica in accordo con una procedura semplificata contenuta nell’allegato A, paragrafo 5.2, punto 3 delle stesse Linee guida, o in alternativa con il software gratuito Docet predisposto da Enea e Cnr. Bisogna, però, registrare che già da qualche anno, in cinque regioni italiane, l’autocertificazione in classe G era una procedura non consentita.
Un’altra novità del decreto consiste in una più chiara definizione dei ruoli degli enti tecnici, Cti, Enea, Cnr, per la qualificazione dei software commerciali per il calcolo della prestazione energetica, e nella stesura di un elenco contenente gli edifici esclusi dall’obbligo della certificazione energetica: tra cui box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ruderi.
Infine, per quanto concerne i condomini, il decreto chiarisce finalmente una disposizione non univoca nella stesura originaria, e cioè che gli amministratori degli stabili e i responsabili degli impianti termici hanno l’obbligo di fornire ai condomini, o ai certificatori da questi incaricati, tutti i dati edilizi e impiantistici, tra cui il libretto d’impianto o di centrale per la climatizzazione, necessari alla redazione della certificazione energetica.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenta

Ediservice s.r.l. 95126 Catania - Via Principe Nicola, 22

P.IVA: 01153210875 - Cciaa Catania n. 01153210875


SERVIZIO ABBONAMENTI:
servizioabbonamenti@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/372217

DIREZIONE VENDITE - Pubblicità locale, regionale e nazionale:
direzionevendite@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/388268-095/383691 - Fax 095/7221147

AMMINISTRAZIONE, CLIENTI E FORNITORI
amministrazione@quotidianodisicilia.it
PEC: ediservicesrl@legalmail.it
Tel. 095/7222550- Fax 095/7374001
Change privacy settings
Quotidiano di Sicilia usufruisce dei contributi di cui al D.lgs n. 70/2017