Legge di stabilità bocciata in cinquantanove punti - QdS

Legge di stabilità bocciata in cinquantanove punti

Lucia Russo

Legge di stabilità bocciata in cinquantanove punti

venerdì 24 Gennaio 2014

Il Commissario dello Stato ha impugnato 19 articoli e 40 commi

PALERMO – A leggere l’impugnativa del Commissario dello Stato, Carmelo Aronica, quello che colpisce soprattutto è la premessa alla descrizione delle norme impugnate. Una premessa che boccia sostanzialmente tutto l’operato del Governo Crocetta da fine giugno 2013 ai nostri giorni, considerate le ammonizioni e le richieste della Corte dei Conti in sede di giudizio di parifica sul rendiconto del 2012. Pare che il Governo abbia fatto totalmente orecchie da mercante. Leggiamo alcune parti più significative della premessa di Aronica.
“L’Organo di controllo, nella relazione che accompagna il giudizio di parifica, aveva rilevato che “i risultati conseguiti dalla Sicilia nel 2012 evidenziano uno scenario particolarmente preoccupante con riguardo sia all’andamento economico generale che all’evoluzione della finanza pubblica”.
Gli esiti della finanza pubblica regionale emergenti dai dati del rendiconto generale per l’esercizio 2012, indicavano, infatti, in termini di competenza, che tutti i saldi di bilancio consolidavano i valori negativi contabilizzati nell’esercizio precedente e che in particolare il saldo tra entrate e spese correnti (c.d. risparmio pubblico) era pari ad un valore negativo di 1.099 milioni di euro e che lo stesso aveva subito un peggioramento rispetto all’anno 2011.
Sul fronte della gestione di cassa la Corte dei Conti rilevava altresì una bassa dinamica degli incassi (“13.228 milioni di euro di versamenti totali a fronte di 15.381 di correlativi accertamenti, talché i residui attivi di nuova formazione avevano subito un incremento di oltre 2 milioni di euro pari al 29% rispetto al 2011”).
Le spese correnti inoltre si attestavano allo stesso livello dell’esercizio precedente (15.447 milioni) a causa delle rigidità delle stesse non incise dagli interventi strutturali di contenimento disposti con la legge di stabilità.
Inoltre la Corte segnalava come il complesso degli andamenti registrati nel 2012 era stato originato dalla mancata soluzione delle criticità più volte evidenziate dalla stessa, segnatamente riguardo al fenomeno dei residui attivi generati dalle entrate tributarie e delle consequenziali refluenze sulla quantificazione del risultato di amministrazione.
La Corte dei Conti, fin dal giudizio di parifica del rendiconto generale per l’anno 2011, aveva infatti analizzato la patologica situazione venutasi a creare nel tempo a causa del continuo e progressivo espandersi del volume dei residui attivi, pari a 15 miliardi di euro di cui una consistente quota formatasi antecedentemente all’anno 2001, mettendo in rilievo come poste di “assai dubbia esigibilità” influivano sul risultato di amministrazione e avessero fornito e tutt’ora forniscano “una copertura non idonea al volume di spesa così alimentato”.
Essa aveva dato atto inoltre che in passato il Governo regionale, proprio perché aveva riconosciuto l’improbabile realizzabilità di parte dei residui attivi iscritti nel rendiconto del 2000, aveva disposto, in attuazione dell’art. 3 L.R. 15/01, l’accantonamento con vincolo di indisponibilità, in apposito fondo, di una quota dell’avanzo dell’esercizio finanziario 2000, pari a 2.065 milioni di euro, in corrispondenza ad entrate tributarie accertate ma non riscosse. La normativa regionale successiva ha però progressivamente prosciugato le relative dotazioni finanziarie fino a toccare nel bilancio di previsione 2012 l’importo di 273.685 migliaia di euro a fronte di una massa di residui attivi quantificabili in 3.574 milioni di euro per entrate tributarie relativamente alle quali, secondo la Corte dei Conti “ persiste concretamente il rischio di inesigibilità”.
La Corte dei Conti aveva espresso pertanto “una valutazione negativa circa l’adeguatezza della quantificazione operata sui fondi appostati in bilancio per sopperire ai rischi innanzi indicati”, il cui impatto in effetti avrebbe potuto seriamente compromettere in futuro i complessivi equilibri di bilancio essendo carenti a tale scopo sia la dotazione di 110 milioni di euro prevista nel bilancio 2013 per il fondo di salvaguardia di cui all’art. 7 c.2 della L.R. 9/2013, sia quella di 150 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015 del fondo destinato a fronteggiare gli effetti finanziari sui saldi di bilancio conseguenti all’eliminazione dei residui attivi cui non corrispondono crediti da riscuotere”.
Ecco come il Commissario accusa direttamente il Governo Crocetta: “Orbene, a fronte di tale puntuale analisi operata dalla Corte dei Conti, occorre rilevare come non solo il Cap. 215713 nel Bilancio di previsione per il corrente esercizio viene mantenuto privo di stanziamento e solo per memoria, ma che anche il fondo di cui all’art. 7 della L.R. 9/2013 (Cap. 215727) presenta una dotazione di soli 99.500 migliaia di euro, ben inferiore a quella già ritenuta carente nel decorso anno dall’Organo di controllo contabile e di certo determinata con criteri non corrispondenti alle indicazioni fornite da codesta Ecc.ma Corte nella sentenza nr.138/2013. Criteri questi non esplicitati peraltro nella relazione tecnica ove del tema della consistente mole di residui attivi e della relativa esigibilità o meno non è fatta alcuna menzione”.
 

Ingiustificata disparità di trattamento all’interno della categoria “unioni di fatto”

“L’art. 37 da adito a censura sotto il profilo della violazione degli artt. 3 e 81 della Costituzione. Esso infatti estende tutte le agevolazioni, contribuzioni e benefici a qualsiasi titolo previsti dall’ordinamento regionale per la famiglia, alle coppie di fatto iscritte negli appositi registri delle unioni civili, istituiti dai comuni della Regione siciliana ed alle famiglie mono-parentali.
Siffatta generalizzata estensione “tout court”, senza distinzione alcuna tra i singoli benefici e le ragioni e le finalità sottese ad ognuno di questi, si ritiene incompatibile con il principio di cui all’art. 3 della Costituzione che impone diversità di trattamento per situazioni diverse quali quelle della famiglia fondata sul matrimonio e delle unioni di fatto che trovano rispettivamente fondamento negli artt. 29 e 2 della Costituzione.

Ciò tuttavia non esclude che su singole questioni le due formazioni sociali, “id est” famiglia tradizionale e quella di “fatto” possano essere sovrapponibili e che la semplice esistenza di un rapporto di convivenza sia meritevole di tutela con riguardo a specifici interventi di sostegno mediante la disciplina di singoli servizi rivolti ai cittadini come ad esempio nell’ambito delle politiche abitative o dell’accesso a benefici assistenziali.
La norma in esame altresì introduce un’ulteriore ed ingiustificata disparità di trattamento all’interno della stessa categoria di “unioni di fatto” in quanto potrebbero accedere alla piena parificazione con le famiglie tradizionali solo quelle iscritte in appositi registri istituiti dai comuni della Regione”.
 

Ripetutamente violati: competenza legislativa statale, copertura finanziaria, imparzialità e buon andamento

Elenchiamo gli articoli e i commi che sono stati impugnati dal Commissario, indicando tra parentesi l’articolo della Costituzione violato.

Art. 3, commi 3, 8 e 9 in materia di residui attivi passivi e perenti e di equilibrio di bilancio (articoli 81 e 97 della Costituzione);

Art. 5 commi 2, 3, 5, e 6 l’aliquota di prodotto dovuta dal titolare di concessione di coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi e di gas diversi dagli idrocarburi (art 81, 97 e 117, 2° comma lettera e) e g) Cost);

Art. 6, commi 8 e 9 Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni (Art. 81 Cost.);

Art. 8, comma 2 integrazione dei servizi socio-sanitari per la parte ricompresa nei LEA (Art. 120 della Costituzione)

Art. 9, comma 3 soppressioni delle cariche dei coordinatori sanitari ed amministrativi (Art. 117, 2° comma lett. l) della Costituzione);

Art.10 affidamento di servizi ausiliari sanitari secondari non meglio specificati, se non dal titolo, come servizi di pulizia, alla società consortile per azioni “Sicilia Emergenza – Urgenza sanitaria”.(Art. 97 Cost.)

Art. 11, comma 8 divieto alle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, agli istituti, alle aziende, alle agenzie, ai consorzi, agli organismi ed enti regionali di esternalizzare servizi per i quali può essere utilizzato il personale del bacino dei forestali.(art. 97 Cost e art. 117, 2° comma, lett. e)

Art. 12 commi 5 e 6 razionalizzzione delle spese derivanti dalle attività di manutenzione idraulico-forestale e di rimboschimento (Art. 117, 2° comma lett. l) della Costituzione);

Art. 13, commi 5, 6, 7 e 8 riscossione dei ruoli di contribuenza dei consorzi di bonifica alla SERIT S.p.A. (Artt. 3 e 97 della Costituzione)

Art. 14 disposizioni concernenti il personale dell’Ente acquedotti siciliani (Art. 81 della Costituzione);

Art. 17 Rifinanziamento leggi di spesa (Art. 81 della Costituzione);

Art. 19 Finanziamento delle prestazioni di natura socio sanitaria (Art. 17, lett. c) dello Statuto Speciale e articoli 117, c. 3 e 120 della Costituzione);

Art. 22, comma 4 decadenza “ope legis” degli organi della società a totale e/o parziale capitale regionale (Art. 97 e 117, 2° comma lett. l) della Costituzione);

Art. 23 comma 2 una nuova disciplina in materia di società pubbliche regionali (Artt. 3 e 97 della Costituzione);

Art. 24 l’IRCAC debba annualmente rendere disponibili le somme impegnate e non utilizzate attinenti alla L.R. 37/1987 nel Fondo unico a gestione separata dallo stesso gestito (Art. 81 Cost.);

Art. 22, commi 2;25; 26; 27; 28; 36; 41: tutti questi in contrasto con gli articoli 81 e 97 della Costituzione giacché tutte pongono a carico dell’IRFIS FinSicilia S.p.A. oneri finanziari;

Art. 29 Interventi per favorire l’accesso all’abitazione dei nuclei familiari svantaggiati (Art. 81 della Costituzione);

Art. 30, 13° comma: fino al 31.12.2016 l’applicazione delle disposizioni dell’art. 19 della L.R. 25/1993 e dell’art. 8 della L.R. 38/1994 che rispettivamente stabiliscono che i concorsi pubblici siano soltanto per titoli (artt. 3 e 97 della Costituzione);

Art. 32 commi 1, 2, 3, 6 Proroghe e stabilizzazioni del personale a tempo determinato in servizio presso la Regione (Art 97 Cost);

Art. 32, co 7 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2016 di contratti di lavoro a tempo determinato già cessati nel 2012 e come tali non più suscettibili di nuova costituzione e prosecuzione triennale. La disposizione inoltre travisa la “ratio” del D.L. 101/2013 e di tutta la normativa statale in materia di precariato,( Artt 81 e 97 della Costituzione);

Art. 33 Decorrenza delle proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato (artt. 3 e 97 della Costituzione) in quanto contiene la generalizzata ed indistinta proroga di contratti di lavoro a tempo determinato a decorrere dal 1° gennaio 2014, incongruamente con quanto previsto nel precedente art. 30, comma 4, ove la decorrenza dell’eventuale proroga è rimessa agli Enti utilizzatori del personale a tempo determinato che avranno cura di verificare la sussistenza o meno dei presupposti (Art. 117, 2° comma, lett. l), della Costituzione);

Art. 34, commi 2 e 6; “Interventi a favore dei lavoratori appartenenti al bacino PIP – Emergenza Palermo” (Art. 81 della Costituzione);

Art. 37 agevolazioni alle coppie di fatto (artt. 3 e 81 della Costituzione);

Articoli 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 46 per violazione degli articoli 81 e 97 della Costituzione;

Art. 47 Disposizioni varie come trattamenti pensionistici integrativi, canoni per attività estrattive, agevolazioni Irap, provvidenze economiche (artt. 81 e 97 Cost. e dell’art. 11 del D.L. 158/2012 convertito in legge 189/2012 in relazione ai limiti posti dall’art. 17 lett. c) dello Statuto Speciale).

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