Via alla Consulta regionale della Sanità - QdS

Via alla Consulta regionale della Sanità

Giuseppe Bellia

Via alla Consulta regionale della Sanità

martedì 22 Settembre 2009

Istituita con decreto assessoriale del 3 agosto scorso, in attuazione della legge di riforma n. 5 del 14/04/2009. Non è prevista alcuna indennità economica per i quaranta componenti che la costituiscono

PALERMO – Non solo riduzione ( da ventinove a diciassette) delle Aziende della Sanità pubblica siciliana, rimodulazione e razionalizzazione dell’offerta sanitaria sul territorio. Tra le novità meno conosciute ( ma non meno importanti) della riforma del settore medico-ospedaliero “targata” Massimo Russo va menzionata la Consulta regionale della Sanità. Essa è organo collegiale di consulenza dell’assessorato regionale alla Sanità, costituita da quaranta membri per una durata di tre anni.
 
Come recita l’articolo 17 della legge regionale 5 del 14 aprile 2009 che la istituisce, la Consulta è organo di supporto “in ordine a questioni di rilevanza regionale e di interesse diffuso per la collettività in relazione all’erogazione ed alla qualità dei servizi sanitari e socio-sanitari”. Dunque, un organo che sarà tenuto ad esprimere valutazioni sul valore e sulla qualità tecnico-scientifica dei servizi erogati dalla Sanità siciliana all’utente finale. Ma non solo. La Consulta presenta delle specificità strutturali a partire dal fatto che in linea allo spirito razionale della riforma sanitaria siciliana è un organo ”senza oneri aggiuntivi a carico del Servizio sanitario nazionale né del bilancio regionale” e a fronte delle personalità di cui è costituito “la partecipazione alle sedute è a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso spese né ad indennità di missione di alcun genere”. La Consulta nell’esercizio delle sue attività istituzionali, si avvale di diversi contributi tecnico-professionali, attingendo dai diversi settori del mondo professionale e no profit sanitario. Ciò, rispecchia lo spirito rappresentativo della Consulta medesima che raccogliendo i suoi membri da ben sei categorie lavorative, vuole porsi come principale organo di riferimento nell’attività di consulenza e supporto dell’assessorato alla Sanità. 
 
Si legge nel comma 3 dell’articolo istitutivo che l’organo è composto dai “rappresentanti di associazioni portatrici di interessi diffusi, di associazioni di volontariato, di tutela dei diritti dei malati nonché da rappresentanti dei collegi e degli ordini professionali, delle associazioni del settore socio-sanitario, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di categoria del settore sanitario maggiormente rappresentative”.
Nel decreto istitutivo del 3 agosto successivo alla riforma del 14 aprile scorso, sono definite ne dettaglio le categorie professionali facenti parte della Consulta. Per quanto concerne le associazioni di volontariato, il decreto istitutivo del 3 agosto prevede la partecipazione alla Consulta delle associazioni che sono “iscritte nel registro generale regionale delle organizzazioni che possano prendere parte ai lavori dell’organo consultivo purché “abbiano stipulato convenzioni con enti del servizio regionale sanitario”.  Sulla Consulta, ogni valutazione sull’efficacia e sull’efficienza della stessa dovrà attendere: si potrà trarre un bilancio solo a conclusione del primo triennio dei lavori.

 



Riunioni valide se è presente la metà più uno di tutti i suoi componenti
 
PALERMO – Dalle competenze istituzionali, al meccanismo di funzionamento legato alle modalità e alla validità delle sedute. La Consulta svolge le sue attività ordinarie secondo le indicazioni prescritte dagli articoli (3, 5 e 7) del decreto presidenziale del 3 agosto scorso. Il primo di questi recita al comma 2: “La prima convocazione della Consulta, ai fini dell’insediamento dei suoi componenti, è disposta dal suindicato dipartimento regionale e dovrà intervenire entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto assessoriale”.
L’articolo 5 indica un minimo di sedute legale ed obbligatorio per l’organo consultivo sanitario indicando che “La Consulta è convocata almeno 2 volte l’anno e comunque ogni qualvolta debba essere espresso un parere o una valutazione di competenza”. Le riunioni dell’organo hanno validità solo allorché è presente la metà più uno dei suoi componenti (21) e se si dovesse verificare un assenteismo ingiustificato che comporta il rinvio della stessa per più di tre volte, ciò comporta lo scioglimento del medesimo. Le modalità di funzionamento del dibattito interno alla Consulta sono quelle tipiche degli organi assembleari, con la figura del coordinatore preposta a regolare i lavori, secondo gli argomenti in scaletta per l’ordine del giorno.

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