Energia, le nuove regole per i certificati bianchi - QdS

Energia, le nuove regole per i certificati bianchi

Rosario Battiato

Energia, le nuove regole per i certificati bianchi

venerdì 07 Aprile 2017

Da martedì in vigore le nuove norme stabilite dal decreto interministeriale dell’11 gennaio scorso. I punti del provvedimento: obiettivi, obblighi di risparmio e nuove linee guida

PALERMO – Nuove regole per i certificati bianchi. Da martedì, infatti, è in vigore un nuovo decreto del Mise (decreto interministeriale 11 gennaio 2017), che definisce gli obiettivi e gli obblighi di risparmio per il periodo 2017-2020 e aggiorna le linee guida per il meccanismo. Le ragioni del provvedimento, scrivono dal ministero dello Sviluppo economico, consistono nel “migliorare l’efficacia dei certificati bianchi superando le criticità incontrate fino ad oggi in fase di attuazione”.

A cosa servono
I certificati bianchi, chiamati anche “titoli di efficienza energetica” (tee), sono titoli negoziabili che “certificano il conseguimento di risparmi energetici – si legge sul sito del Mise – negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica”. Sono inseriti all’interno di un sistema di funzionamento che riguarda i distributori di energia elettrica e di gas naturale e che prevede per ogni anno degli obiettivi da raggiungere in termini risparmio di energia primaria che si possono esprimere in tonnellate equivalenti di petrolio risparmiate (tep). Un certificato corrisponde a 1 tep.

Le novità
Il decreto fissa una serie di novità importanti contenute nell’articolo 1, tra cui gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere conseguiti negli anni dal 2017 al 2020 attraverso il meccanismo dei certificati bianchi.
Si comincia da 7,14 milioni di tonnellate equivalente di petrolio (tep) di energia primaria nel 2017 per poi procedere con 8,32 milioni (2018), 9,71 milioni (2019), 11,19 milioni (2019) e quindi 11,19 milioni (2020).
Fissa inoltre il carico da associare ai soggetti tenuti al rispetto degli obblighi del decreto, cioè i distributori di energia elettrica e quelli di gas naturale con più di 50mila clienti finali connessi alla propria rete alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti all’anno di obbligo.
Per i primi si passa da 2,39 milioni da conseguire entro il 2017 a 3,17 nel 2020, mentre per i secondi si comincia con 2,95 e si chiude con 3,92. Per tutti gli altri obblighi intermedi è sufficiente consultare il decreto sul sito del Mise.
Le imprese di distribuzione contribuiscono al dato complessivo da raggiungere con una quota specifica che si misura nel rapporto tra quantità di energia elettrica distribuita “dalla medesima impresa ai clienti finali connessi alla sua rete, e da essa autocertificata, e la quantità di energia elettrica distribuita sul territorio nazionale da tutti i soggetti” e “determinata annualmente dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, conteggiate nell’anno precedente all’ultimo trascorso”. Lo stesso processo si applica per le imprese di distribuzione del gas naturale.

Le nuove linee guida

All’interno del decreto, inoltre, si stabiliscono “le nuove Linee Guida per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei Certificati Bianchi” e anche “la metodologia di valutazione e certificazione dei risparmi conseguiti e le modalità di riconoscimento dei Certificati Bianchi”.
Gli ultimi due passaggi riguardano le “misure volte a favorire l’adempimento degli obblighi previsti” e l’aggiornamento “delle disposizioni in materia di controllo e verifica dell’esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti ammessi al meccanismo dei Certificati Bianchi ed il relativo regime sanzionatorio”.

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