È reato lasciare a casa da sola la figlia minore di 14 anni - QdS

È reato lasciare a casa da sola la figlia minore di 14 anni

Maria Chiara Ragusa

È reato lasciare a casa da sola la figlia minore di 14 anni

martedì 07 Giugno 2011

Si configura un pericolo astratto di essere soggetti a eventi lesivi

CATANIA – Ai sensi dell’articolo 591 del codice penale (abbandono di persone minori o incapaci) costituisce abbandono qualsiasi azione o omissione che contrasti con l’obbligo della custodia o della cura, purché da tale condotta derivi un pericolo anche solo potenziale per l’incolumità della persona incapace.
La Corte d’Appello di Milano, terza Sezione Penale, con sentenza del 29 Marzo 2011 n. 1139, si è in tal senso pronunciata nei confronti di una donna che aveva lasciato , di notte, sola in casa la figlia di 11 anni.
Già il giudice di primo grado aveva evidenziato come il reato de quo sia un reato di pericolo astratto ed è teso a tutelare i minori da possibili pericoli, reali, o solo presuntivamente ipotizzabili ed inoltre l’imputata aveva coscientemente lasciato la figlia sola per un periodo di tempo e di notte, in modo da esporre la minore a pericolo, ancorché astratto, di possibili eventi lesivi.
Avverso la sentenza di primo grado l’imputata, tramite il suo difensore, aveva proposto appello chiedendo l’assoluzione perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato ai sensi dell’art. 530 comma 2 C.P.P., argomentando la difesa sostenendo che la figlia dell’imputata fosse una ragazzina molto matura e giudiziosa, che lei stessa aveva chiesto alla madre maggiore autonomia  e che l’abitazione fosse comunque un luogo sicuro, rilevando inoltre come la minore potesse in qualunque momento rintracciare telefonicamente parenti e vicini di casa qualora se ne fosse presentata la necessità.
La difesa quindi concludeva affermando che, nel caso in esame, manca l’elemento materiale del reato perché la minore non è stata abbandonata e manca, altresì, la coscienza di abbandonare la minore in una situazione di pericolo.
Secondo i giudici del gravame l’esposizione a pericolo della persona abbandonata può essere anche meramente virtuale e non resta esclusa né dalla temporaneità della condotta determinante l’abbandono né dalla possibilità di eventuali soccorsi "aliunde", inidonei ad una supplenza vicaria delle attività di custodia o di cura facenti carico al soggetto attivo del reato.
 La condotta consistente nel lasciare la propria figlia di undici anni da sola in casa, di notte, per un lungo periodo di tempo, integra, pertanto, gli estremi dell’elemento materiale del reato in questione, a nulla rilevando, al fine di giungere ad una conclusione differente, che la minore sia una ragazzina giudiziosa; a tale conclusione pervenendosi non solo sulla base di quanto disposto dall’articolo 591 del codice penale, il quale, trattandosi di minore di anni quattordici, ne presume l’incapacità a provvedere a sé stessa, ma anche sulla base dell’ulteriore considerazione che anche tra le mura domestiche possono verificarsi eventi pericolosi, come per esempio un improvviso malore.

Maria Chiara Ragusa
collegio dei professionisti di Veroconsumo

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