Aste giudiziarie, giudice sovrano - QdS

Aste giudiziarie, giudice sovrano

Aste giudiziarie, giudice sovrano

mercoledì 02 Settembre 2015

Nella legge 132 di conversione del dl 83/15, art. 13, comma 1, l’istanza del creditore è solo una possibilità. Decide autonomamente se pubblicare l’avviso 45 giorni prima del termine per l’offerta

Dallo scorso 27 giugno ad oggi è stata fatta strada da quel testo contenuto nel d.l. n. 83 che aveva evidenziato non poche criticità e risvolti negativi in termini di autonomia della magistratura. Governo e Parlamento ne hanno parzialmente eliminato i punti controversi con la legge di conversione n. 132 dello scorso 6 agosto, recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile, processuale e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”.
Tra le disposizioni che avevano suscitato perplessità vi era l’art. 13, che aveva modificato l’iter da seguire in tema di pubblicità degli avvisi delle aste giudiziarie.
In particolare, ad essere criticato è stato il punto 2, lettera b del comma 1, il quale sottraeva al giudice la competenza nel disporre la pubblicazione degli avvisi d’asta sui quotidiani, attribuendola al creditore procedente, che dunque agiva mediante apposita istanza e, di conseguenza, a seconda della propria discrezionalità, la medesima che fino a poche settimane fa era appannaggio esclusivo dell’organo giudiziario.
L’articolo incriminato disponeva infatti che “su istanza del creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, il giudice può disporre inoltre che l’avviso sia inserito almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali o che sia divulgato con le forme della pubblicità  commerciale.  Sono equiparati  ai  quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella  zona  interessata. Nell’avviso è omessa l’indicazione del debitore”.
Innegabili i riflessi sulla trasparenza dei procedimenti fallimentari che la locuzione “su istanza del creditore” comportava. Riflessi che a loro volta incidevano sull’interesse del cittadino e soprattutto del debitore a carico del quale il processo esecutivo era in corso. Infatti, nel momento in cui un bene immobile viene messo all’asta, a seguito di una procedura fallimentare, a partire dall’istante in cui viene resa pubblica la data della vendita, è interesse sia del convenuto che della cittadinanza eventualmente interessata essere posti in condizione di venire facilmente a conoscenza dell’imminente procedimento, in modo tale da potervi partecipare e divenire aggiudicatari del bene che ne è oggetto. Inoltre, non va dimenticato che una partecipazione numerosa alle aste pubbliche è fisiologicamente positiva anche per far sì che il prezzo di aggiudicazione aumenti e, dunque, che il principio di concorrenza trovi piena applicazione nella prassi e non rimanga soltanto norma teorica.
Di conseguenza, l’eliminazione dell’obbligo di pubblicazione sui quotidiani dei relativi avvisi, pubblicazione che diveniva meramente facoltativa e a discrezione del creditore procedente, comportava anche una violazione del diritto all’informazione sancito a livello costituzionale dall’art. 21 della nostra Carta.
La conversione del d.l. n. 83 nella legge 132 ha ovviato ai tratti critici e lesivi dell’autonomia e della discrezionalità del giudice, da un lato, e della trasparenza verso il cittadino, dall’altro. Infatti, le modificazioni intervenute, con l’aggiunta dell’avverbio “anche” riferendosi alla possibilità del creditore di presentare istanza, hanno reintrodotto la facoltà del giudice di svolgere le sue canoniche funzioni, tra le quali decidere in merito alla pubblicazione degli avvisi d’asta sui quotidiani.
Ma non finisce qui, poiché il decreto legge contemplava anche la creazione di un portale unificato, tenuto dal Ministero della Giustizia, dove in un’apposita sezione chiamata “portale delle vendite pubbliche” raccoglieva tutti i dati relativi a una procedura esecutiva in corso. Nella legge di ocnversione il portale è stato mantenuto, tuttavia, si tratta di uno strumento tutt’ora non attivo, del quale è prevista la realizzazione nei prossimi mesi e per il quale sono stati stanziati ben 900 mila euro nel 2015 e 200 mila nel 2016. Anche in questo caso, vanno sottolineati i rischi per la mancanza di trasparenza che un sistema telematico, non alla portata di tutti, può causare all’interno del già caotico iter processuale.

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