Autorizzazioni legali, notai equiparati ai giudici dal prossimo 28 febbraio - QdS

Autorizzazioni legali, notai equiparati ai giudici dal prossimo 28 febbraio

redazione

Autorizzazioni legali, notai equiparati ai giudici dal prossimo 28 febbraio

Vittorio Sangiorgi  |
venerdì 24 Febbraio 2023

Beni ereditari e soggetti destinatari di misure di protezione, gli effetti del Dlgs 149/2022. Entra in vigore anticipatamente un altro “tassello” della riforma della giustizia civile

ROMA – Dal 28 febbraio arriverà una importante novità per quanti, nell’ambito di atti pubblici e scritture private autenticate, necessitino il rilascio di autorizzazioni legali.
Si tratta, nel dettaglio, di quei casi in cui interviene un soggetto destinatario di misure di protezione – ovvero un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario dell’amministrazione di sostegno – o in cui l’oggetto sia un bene ereditario.

A partire da questa data infatti, per effetto dell’articolo 21 del Dlgs 149/2022, ci si potrà rivolgere anche ai notai e non più soltanto all’Autorità giudiziaria. La norma, che costituisce un tassello della riforma della giustizia civile e che entrerà in vigore anticipatamente rispetto alla scadenza generale del 30 giugno relativa all’intero “pacchetto”, equipara quindi notai ed Autorità giudiziaria. Ne consegue un notevole risparmio di tempo per il cittadino, che non sarà più costretto ad attendere le pachidermiche tempistiche della tentacolare burocrazia italiana ma potrà optare – tramite una semplice richiesta scritta – per un soluzione più rapida. L’unica limitazione imposta è quella relativa al notaio rogante. Vale a dire, cioè, che qualora le parti scegliessero di rivolgersi al notaio anziché all’Autorità giudiziaria, potranno “investire” di questo compito soltanto il professionista che redige l’atto per cui sono richieste tali autorizzazioni.
Altra novità significativa introdotta dall’articolo 21 del già citato Dlgs è quella relativa al “vincolo territoriale”. Infatti la richiesta al notaio è totalmente slegata dal domicilio o dalla residenza della persona nel cui interesse il provvedimento è richiesto.

Vediamo, quindi, quali sono gli specifici ambiti d’azione in cui potranno intervenire i “nuovi” poteri dei notai. Da un lato questi opereranno di concerto al giudice tutelare del luogo in cui è domiciliato il soggetto destinatario delle misure di protezione, dall’altro insieme al Tribunale del luogo in cui viene aperta la procedura di successione. Nel primo caso potranno essere esitati gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dal minore soggetto a potestà genitoriale (art. 320 Codice civile), emancipato (art. 394) o sottoposto a tutela (art. 424), nonché dall’interdetto o inabilitato (art. 424) e dal soggetto destinatario di amministrazione di sostegno (artt. 405 e 411). Rientra nella prima casistica, infine, anche la nomina dei curatori speciali ai sensi degli articoli 320 e 321 del Codice civile relativamente ai casi di conflitti d’interesse o di impossibilità – da parte dei genitori – di rappresentare il figlio minorenne.

Per quanto riguarda, invece, il secondo ambito d’azione i notai potranno rilasciare autorizzazioni negli atti di straordinaria amministrazione: del chiamato all’eredità che vanno compiuti con particolare urgenza (art. 460 Codice civile), dell’erede che ha accettato il lascito con il beneficio di inventario (art. 493), del curatore di un’eredità giacente (art. 531) o dell’esecutore testamentario (art. 703). Gli stessi potranno, infine, intervenire nel reimpiego del corrispettivo riscosso, in virtù dell’atto autorizzato, da persone destinatarie delle già citate misure di protezione.

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