Le caratteristiche del regime Iva per cassa - QdS

Le caratteristiche del regime Iva per cassa

Salvatore Forastieri

Le caratteristiche del regime Iva per cassa

venerdì 16 Febbraio 2024

Le regole generali del momento impositivo e le eventuali deroghe concesse in casi particolari

ROMA – In forza dell’articolo 6 del Dpr 633/72, la normativa sull’Iva, il momento impositivo, ossia quello che segna il momento da cui decorrono gli adempimenti più importanti previsti dalla citata normativa (l’obbligo della fatturazione principalmente) è legato ad alcune circostanze, diverse a seconda dell’operazione che si pone in essere.

Nel caso di cessioni di beni immobili, il momento impositivo è quello della data dell’atto di compravendita; nel caso di cessioni di beni mobili è legato al momento della consegna o della spedizione del bene; per le prestazioni di servizi, infine, il momento impositivo è legato al momento di pagamento del corrispettivo.

Queste sono le regole generali del momento impositivo, che subisce alcune deroghe in casi particolari e, comunque, coincide normalmente al momento della “esigibilità” (il momento in cui sorge il diritto dell’Erario a percepire il tributo e dal quale decorrono anche i termini per la detrazione dell’imposta da parte del soggetto acquirente). In ogni caso, se prima del verificarsi degli eventi sopra indicati viene emessa fattura o viene pagato il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata al momento della fatturazione o del pagamento. Quindi, come sopra evidenziato, il momento del pagamento dell’Iva nella maggior parte dei casi è anteriore a quello in cui il cedente riscuote dal cessionario (o committente) l’importo della fattura e dell’Iva in essa addebitata.

In pratica, si applica un particolare sistema “di competenza” finalizzato a far coincidere il momento del versamento da parte del soggetto che emette la fattura, con quelle in cui il cessionario riceve il documento e, dopo averlo registrato, detrae l’imposta.

Al riguardo, tuttavia, giova ricordare che l’art. 32 bis del Dl 83 del 22/5/2012, dopo la conversione avvenuta con la legge 7/8/2012 n.134, ha previsto la possibilità (quindi si tratta di un regime facoltativo “su opzione”), per i contribuenti con volume d’affari non superiore a due milioni di euro (ma che non svolgono attività che rientrano in “regimi speciali”), di rinviare la “esigibilità”, ossia l’obbligo del pagamento dell’Iva all’Erario, al momento della riscossione (effettiva) del corrispettivo dal proprio cliente e, comunque, dopo il decorso di un anno dalla data di effettuazione dell’operazione (tranne che in caso di procedure concorsuali).

Per i clienti, comunque, resta ferma la detraibilità secondo le regole ordinarie della esigibilità e della detrazione. Chi applica il sistema Iva “per cassa”, però, se da un lato rinvia il pagamento dell’imposta a suo debito, dall’altro è costretto a rinviare la detrazione dell’Iva al momento del pagamento del corrispettivo dovuto ai suoi fornitori.

Il Decreto ministeriale di attuazione delle nuove disposizioni è stato emanato in data 11/10/2012, e ha previsto l’introduzione del nuovo regime a partire dal 1° dicembre 2012. È stato emanato pure il previsto Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (in data 21/11/2012) riguardante le modalità per l’esercizio dell’opzione la quale va fatta con il “comportamento concludente” e l’indicazione nel quadro VO della dichiarazione Modello Unico.

Il regime Iva per cassa può essere conveniente per chi effettua molte operazioni attive e pochi acquisti oppure concede (o subisce) termini di pagamento lunghi. Questo in materia di Iva.

In materia di imposte dirette, in base alla legge di Bilancio per il 2017 (che ha modificato l’articolo 66 del Tuir), e anche a seguito della successiva modifica dell’articolo 18 del Dpr 600/73, a decorrere dal 1° gennaio 2017, esiste pure un sistema di determinazione del reddito “per cassa”, ma, diversamente da quello dell’Iva, rappresenta il regime ordinario per coloro i quali si trovano in regime semplificato, ossia le imprese individuali e le società di persone che effettuano “prestazioni di servizi” con un ammontare di ricavi dell’anno precedente non superiore a 500.000 euro, nonché coloro i quali effettuano “altre operazioni” (attività commerciali, industriali, ecc…) e hanno conseguito nell’anno precedente ricavi per un ammontare non superiore a 800.000 euro.

Per continuare a utilizzare il criterio di competenza gli imprenditori in regime semplificato devono optare per il regime di contabilità ordinaria, con il consueto “comportamento concludente”. L’applicazione del regime di cassa in materia di imposizione diretta, al posto del regime di “competenza” previsto per i contribuenti in regime ordinario, comporta, oltre alla normale tenuta dei registri Iva, anche la tenuta di un altro registro (incassi e pagamenti) dove vanno annotati tutti gli incassi e tutti i pagamenti effettuati. Su questo registro, più in particolare, devono essere indicati, cronologicamente, entro sessanta giorni, i seguenti dati relativi alla data dell’incasso o del pagamento, al relativo importo, agli estremi identificativi del soggetto che ha effettuato il pagamento o che lo ha ricevuto, agli estremi della fattura di riferimento. Gli altri componenti positivi e negativi di reddito vanno annotati prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. È prevista una semplificazione con la possibilità di tenere solo i registri Iva (registri Iva integrati) sui quali annotare, però, oltre alle operazioni diverse da quelle soggette all’applicazione del Dpr 633/72, anche tutti i pagamenti e tutti gli incassi, con l’indicazione delle fatture alle quali il pagamento o l’incasso si riferisce.

Esiste pure una terza possibilità, ancora più semplice da adottare, evitando anche l’indicazione, sui registri Iva, dei pagamenti e degli incassi. Adottando questo terzo sistema (criterio del documento registrato), ogni incasso e ogni pagamento si considera (si presume) avvenuto nello stesso giorno di registrazione del documento sul registro Iva.

Anche per l’utilizzo di tali forme “semplificate” di applicazione del regime di cassa, è necessaria l’opzione (sempre col comportamento concludente), valida almeno tre anni, e comunque fino a revoca. Si ricorda che nella determinazione del reddito da parte dei soggetti che applicano il regime di cassa non assume alcun rilievo l’ammontare delle giacenze (iniziali e finali). Solo per il primo periodo di applicazione del regime in parola, la legge consente di sottrarre, dal reddito determinato “per cassa”, l’ammontare delle rimanenze alla fine dell’anno precedente.

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