Dissesto Catania, ecco criteri e tempi per i creditori - QdS

Dissesto Catania, ecco criteri e tempi per i creditori

Melania Tanteri

Dissesto Catania, ecco criteri e tempi per i creditori

sabato 18 Gennaio 2020

Taglio tra il 40 e il 60% in base all’anzianità del credito. A chi rifiuta nessun acconto

CATANIA – Arrivano notizie concrete per le aziende creditrici del Comune, investite dalla dichiarazione di dissesto finanziario. Dopo l’insediamento dei commissari ministeriali per la gestione del default – si tratta di Antonio Meola, Teresa Pace e Giuseppe Sapienza – nominati con decreto del Presidente della Repubblica l’8 febbraio del 2019 per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso e per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti del Comune, lo scorso 14 gennaio 2020, in occasione di un incontro a Palazzo dei Chierici, la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha adottato i criteri da seguire per la gestione della massa passiva dell’Ente. “I creditori saranno dunque progressivamente contattati per la proposta di definizione transattiva dei debiti riconosciuti ammissibili alla massa passiva, nell’ambito delle risorse liquide riscosse e messe a disposizione dall’Amministrazione comunale”, si legge nel verbale.

I criteri
Una volta ricevute le richieste di pagamento da parte delle aziende creditrici e dopo aver fatto una ricognizione della massa passiva dell’Ente (che ammonta a 576 milioni di euro) i commissari liquidatori hanno stabilito le percentuali secondo le quali verranno liquidati i debiti. Non un’unica percentuale, come aveva annunciato il sindaco proprio sulle pagine del Quotidiano di Sicilia, ma tre differenti: il 40% per i crediti risalenti all’esercizio finanziario 2018; il 50% per i crediti risalenti agli esercizi finanziari dal 2017 al 2013 e, infine, il 60% per i crediti risalenti agli esercizi finanziari 2012 e precedenti. “I crediti, a tal fine considerati – si legge nel verbale – saranno quelli regolarmente documentati e caratterizzati dai requisiti di ammissibilità previsti per legge e trattati seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle relative istanze, come risultanti dalla protocollazione generale dell’Ente”. I creditori potranno accettare quanto proposto, o al contrario rifiutare. “I creditori che non abbiano presentato istanza di ammissione alla massa passiva – si legge ancora – saranno destinatari di una proposta di transazione, in base alla anzianità del credito, successivamente ai creditori istanti”.

Le modalità
Secondo quanto riportato nel verbale del 14 gennaio, la commissione provvederà a contattare gli interessati per proporre la definizione transattiva del credito vantato, mediante nota (a mezzo Pec o raccomandata) o invito formale presso gli Uffici dell’Organismo straordinario di liquidazione. Il creditore sarà chiamato a transigere i propri crediti e dovrà accettare entro 30 giorni dalla data di ricezione della proposta transattiva (attraverso pec all’indirizzo comune.catania@pec.it; mediante raccomandata oppure attraverso consegna brevi manu all’ufficio di supporto della Commissione straordinaria, che si trova al primo piano di Palazzo dei Chierici). In caso di accettazione, dovrà sottoscrivere la rinuncia ad ogni altra pretesa, inclusi interessi e oneri accessori. Decorso infruttuosamente il termine, si provvederà ad effettuare l’accantonamento. La Commissione provvederà al relativo pagamento, entro trenta giorni dall’accettazione della transazione fatte salve le prescritte verifiche di regolarità contributiva e fiscale.

Il personale dipendente
I crediti del personale dipendente, relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato – riporta ancora il verbale – ai sensi dell’art. 258, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000, “sono liquidati per intero e verranno erogati all’Amministrazione/datore di lavoro, sulla base delle richieste cumulative presentate dalla medesima al protocollo generale, con corredo di apposite certificazioni, come da specifiche indicazioni stabilite con proprio atto deliberativo n. 3 del 5.3.2019”.

E CHI NON ACCETTA LA PROPOSTA TRANSATTIVA?
In questo caso la mancata accettazione comporta “l’inserimento del credito al piano di estinzione da sottoporre all’approvazione del ministero dell’Interno senza la possibilità di corrispondere alcuno acconto”.

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