Chiarimenti in merito alle società “non operative” - QdS

Chiarimenti in merito alle società “non operative”

Salvatore Forastieri

Chiarimenti in merito alle società “non operative”

giovedì 14 Marzo 2024

Sentenza della Corte di Giustizia Ue, dopo la richiesta della Corte di Cassazione, su detrazione e rimborso dell’Iva. Incompatibilità delle norme nazionali con quelle comunitarie per violazione del principio di neutralità dell’imposta

ROMA – Con la recentissima sentenza 7 marzo 2024, C-341/22, la Corte di Giustizia Ue, su richiesta della nostra Corte di Cassazione, si è pronunciata in ordine a una controversia riguardante le società “non operative”, affermando l’incompatibilità con le norme europee, per violazione del principio di neutralità dell’imposta, della disciplina italiana prevista in materia di “società di comodo”, laddove si vieta la detrazione e il rimborso dell’Iva nei casi in cui la società, per tre anni consecutivi, non abbia superato i test di operatività previsti dall’articolo 30 della Legge 724 del 1994.

Tale disposizione, più precisamente, prevede che, per le società e gli enti non operativi, l’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell’imposta sul valore aggiunto non è ammessa al rimborso né può costituire oggetto di compensazione o di cessione. Ed ancora che, qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società o l’ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto non inferiore all’importo che risulta dall’applicazione delle percentuali “di cui al comma 1”, l’eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell’Iva a debito relativa ai periodi di imposta successivi. In pratica, l’Iva pagata a monte viene persa.

Una norma pensata al fine di evitare comportamenti elusivi o, addirittura, fraudolenti da parte di società le quali, seppure formalmente regolari, non svolgono di fatto attività che rispondono a criteri di economicità imprenditoriale.

La Corte Europea, però, come già detto, ha ritenuto che la presunzione relativa prevista dall’art. 30, legge n. 724/1994 ecceda quanto necessario per prevenire i fenomeni di evasione o abuso, con conseguente illegittimità del diniego all’esercizio del diritto di detrazione Iva. Tale presunzione, infatti, secondo il citato Organo giurisdizionale europeo, si basa esclusivamente sulla valutazione del volume di ricavi che, di per sé, non può essere indicativo del carattere fraudolento dell’attività della società che non supera alcuni test di operatività attualmente previsti dalla legge italiana. Inoltre, nessuna disposizione contenuta nelle Direttive Ue subordina il diritto alla detrazione Iva al superamento di una determinata soglia di ricavi o volume d’affari quando si è in presenza di un soggetto passivo d’imposta. Resta ferma, comunque, la facoltà dell’Amministrazione finanziaria nazionale, compreso il Giudice di rinvio, di verificare, al fine di evitare qualunque frode fiscale, indipendentemente dal superamento o meno delle soglie prima cennate, sia la soggettività Iva del contribuente, sia l’esistenza delle condizioni che legittimano, in generale, la detrazione dell’Iva degli acquisti.

La stessa Corte di Giustizia europea, pertanto, ha stabilito che, in presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la società interessata può richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive.

Una sentenza molto importante perché può essere invocata subito dalle società contribuenti interessate, chiedendo la disapplicazione della norma in commento, sia in sede amministrativa, sia in sede contenziosa presso le Corti di Giustizia tributaria.

Giova ricordare, comunque, che all’articolo 9, comma 1, lettera b), della Legge delega sulla Riforma tributaria, legge n. 111 del 9 agosto 2023, è prevista la revisione della disciplina delle “società non operative” con l’individuazione di nuovi parametri e la determinazione delle cause di esclusione.

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