Chiusura agevolata liti pendenti, domande entro il 30 giugno - QdS

Chiusura agevolata liti pendenti, domande entro il 30 giugno

Salvatore Forastieri

Chiusura agevolata liti pendenti, domande entro il 30 giugno

giovedì 23 Marzo 2023

Attivato dall’Agenzia delle Entrate l’apposito servizio web per l’invio delle istanze. I contribuenti possono chiudere le controversie attraverso il pagamento di importi correlati al valore

ROMA – Chiusura agevolata delle liti pendenti Aperto dall’Agenzia delle Entrate l’apposito il servizio web per l’invio delle domande entro il 30 giugno.
È stato pubblicato, in data 15 marzo 2023, un comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate con il quale si comunica l’apertura di un apposito canale telematico per la trasmissione delle istanze di definizione delle liti pendenti, così come previsto dalla Legge di Bilancio per il 2023.

In base alla legge n. 197 del 29 dicembre 2022, i contribuenti possono definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio. Le domande devono essere presentate all’Agenzia – direttamente dal contribuente o tramite un soggetto incaricato – entro il prossimo 30 giugno – attraverso la procedura web presente sul sito delle Entrate. È necessario presentare una distinta domanda di definizione per ciascuna controversia tributaria autonoma (cioè relativa al singolo atto impugnato).

Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 1° febbraio, in realtà, venendo incontro ai contribuenti interessati, aveva consentito la presentazione della domanda via pec in attesa dell’attivazione dello specifico servizio di trasmissione telematica, ora operativo.

Dal 15 marzo scorso, però, è stato aperto il canale telematico per l’invio delle domande di definizione agevolata delle liti pendenti in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. A partire da quella data, pertanto, diventa questa la modalità ordinaria di presentazione delle istanze per i contribuenti che intendono chiudere le controversie aperte con il Fisco, usufruendo della misura prevista dall’ultima legge di Bilancio (L. n. 197/2022, art. 1, commi da 186 a 202).

Si ricorda che la definizione agevolata delle liti pendenti è una possibilità offerta ai contribuenti per chiudere le vertenze fiscali attraverso il pagamento di determinati importi correlati al valore della controversia, ossia all’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni. In caso di liti relative alla sola irrogazione di sanzioni, invece, il valore è costituito dalla somma di queste ultime. Al valore della lite andrà applicata una percentuale variabile in funzione dello stato e del grado in cui pende la controversia.

La definizione delle liti, comunque, si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento dell’importo netto dovuto, o della prima rata, entro il 30 giugno 2023. Se gli importi da versare non superano l’importo di mille euro non è però ammesso il pagamento rateale. Qualora non ci siano importi da versare, infine, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Giova ricordare che tutte le liti pendenti alla data del 1 gennaio 2023, anche in Cassazione, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate o delle Dogane, sono definibili mediante il pagamento di una somma che varia in relazione al valore della lite, al grado del giudizio ed alla soccombenza o meno del contribuente.
In generale, ai sensi del comma 186, il contribuente può definire la lite pagando solo il valore della controversia.

Se in primo grado l’Agenzia è stata soccombente, il contribuente può definire pagando solo il 40% del valore della lite.
Se ancora non c’è stata la sentenza, paga invece il 90%.
Se l’Agenzia è stata soccombente in secondo grado, il contribuente paga solo il 15% el valore della lite.
Se, infine, l’Agenzia è stata sempre soccombente in tutti i precedenti gradi di merito, per definire la lite in Cassazione il contribuente deve pogare solo il 5% del valore della lite.

Per ultimo va ricordato che le controversie con gli Enti territoriali possono rientrare nelle definizioni prima cennate solo se gli stessi Enti, decidendo positivamente, approvano entro il 31 marzo 2023 il relativo regolamento.

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