Come difendersi dagli operatori telefonici - QdS

Come difendersi dagli operatori telefonici

Serena Giovanna Grasso

Come difendersi dagli operatori telefonici

giovedì 14 Novembre 2019

Unc: nessuna penale può essere addebitata per il recesso determinato dalla modifica del contratto. Non è più obbligatorio acquistare il modem, pagato sulla bolletta, per utilizzare internet

PALERMO – Tra vecchi e nuovi operatori telefonici emergenti, sembra quasi di stare dentro una giungla di Leggi non sempre rispettate e di diritti spesso sconosciuti. La guida “I tuoi diritti al telefono”, dell’Unione nazionale dei consumatori, spiega come difendersi nel mondo della telefonia.

Ad esempio, non tutti sanno che quando si recede da un contratto è illecito far pagare penali non indicate tra le condizioni generali del contratto. In generale, nessuna penale può essere addebitata se il recesso è dovuto alla decisione dell’operatore di modificare il contratto. Purtroppo attualmente la Legge prevede che gli operatori telefonici possano modificare unilateralmente il contratto: in questo caso però, hanno il dovere di informare l’utente con adeguato preavviso (non inferiore ad un mese). Il consumatore può recedere dal contratto senza penali, nel termine di trenta giorni dall’avviso delle modifiche. Se, invece, il consumatore non recede dal contratto, la modifica si considera accettata.

Inoltre, è possibile cambiare operatore senza pagare penali anche nei casi in cui vi è un contratto che regola l’acquisto di uno smartphone, collegato ad un contratto telefonico: in questi casi, prima di procedere al cambio operatore, si consiglia di inviare una comunicazione scritta per chiedere di mantenere attivo il pagamento rateale.

Per la scelta del nuovo operatore telefonico, come prima cosa si consiglia di stilare una lista contenente le opzioni ricercate nella nuova promozione. A questo punto, risulta necessario informarsi su tutte le proposte in linea con le proprie necessità, scegliendo in base a diversi fattori, quali copertura di rete per la città in cui si vive, tipologia di tariffa (a consumo o flat), velocità di navigazione e piano tariffario per traffico voce,messaggi e dati.

Trovata la tipologia di contratto ideale, è possibile comunicare lo stesso numero richiedendo la procedura di migrazione dal vecchio al nuovo operatore: basterà fornire il codice di migrazione indicato in bolletta. Si consiglia di informare per iscritto anche il vecchio gestore della propria scelta. È importante verificare sempre la prima bolletta o quella di chiusura, al fine di scongiurare eventuali addebiti non dovuti.

Se il consumatore riceve le fatture sia dal vecchio che dal nuovo gestore, il disservizio è dovuto ad un problema di portabilità che non ha permesso la corretta chiusura del precedente contratto. In questi casi il problema è di entrambe le compagnie e non del consumatore, se ha comunicato correttamente il codice di migrazione. È bene inviare sempre un formale reclamo ad entrambi gli operatori chiedendo una verifica dell’accaduto e contestando eventuali richieste di pagamento non dovuto.

Se al contratto telefonico sono abbinati servizi aggiuntivi spacciati per gratuiti (come cinema, sport o documentari), si consiglia di controllare la prima fattura utile per verificare che siano effettivamente gratuiti. Dal primo gennaio 2019, inoltre, non è più obbligatorio comprare il modem a rate sulla bolletta dal proprio operatore, per avere il servizio internet.

Un altro pericolo per i consumatori è rappresentato dall’attivazione dei servizi non richiesti: si va dai “gettoni extra” sul canone mobile, ai giochi on-line e ancora dalla segreteria telefonica al servizio “richiamami”. È bene sapere che purtroppo il rimborso è previsto per i soli sei mesi precedenti al reclamo, quindi è buona regola verificare periodicamente la bolletta per verificare eventuali addebiti diretti. Qualora qualcosa non quadri, basta inviare un reclamo scritto chiedendo il rimborso della somma ingiustamente addebitata.

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