Congedo parentale, le novità del 2024 - QdS

Congedo parentale, le novità del 2024

Maria Papotto

Congedo parentale, le novità del 2024

martedì 30 Gennaio 2024

Astensione dall’attività lavorativa, legge n. 214/23: indennizzo all’80% dello stipendio per due mesi. Spetta ai dipendenti con rapporto di lavoro in corso, sono esclusi i lavoratori domestici

ROMA – Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro concesso ai genitori dipendenti entro i primi 12 anni di vita del figlio/a per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a dieci mesi, elevabili a undici se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi.

Tale congedo spetta anche per i genitori adottivi o affidatari con le stesse modalità, entro i primi 12 anni dall’ingresso del minore in famiglia, indipendentemente dalla sua età e non oltre il compimento della maggiore età. In caso di parto, adozione o affidamento plurimi, il diritto al congedo parentale spetta alle stesse condizioni per ogni bambino/a.

Quando i genitori possono usufruire del congedo parentale

I due genitori possono astenersi dall’attività lavorativa. I mesi di congedo indennizzabili sono:

  • alla madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
  • al padre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
  • entrambi i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, anche a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi totali.

Il congedo parentale spetta esclusivamente ai dipendenti con un rapporto di lavoro in corso, mentre non riguarda lavoratori domestici, a domicilio e genitori con un rapporto di lavoro cessato o sospeso.
L’Indennità di congedo parentale è pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo, entro i 12 anni di età del bambino/a, o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Per l’anno 2023 era sta già stato previsto solo per un mese di congedo parentale l’incremento dell’indennizzo all’80%, a fronte dell’ordinario 30% spettante per i residui mesi di congedo, rivolto esclusivamente ai lavoratori dipendenti, sia del settore privato che del settore pubblico, che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022 ed entro il sesto anno di vita o di ingresso in famiglia del figlio/a.

Nel 2024 un’importante novità per il congedo parentale

La Legge di Bilancio 2024 ha previsto un’importante novità per il congedo parentale. Con una maggiore sensibilità nei confronti dei genitori lavoratori ha migliorato l’entità di questo diritto per i dipendenti, l’incrementando la percentuale di indennità per un ulteriore mese dell’intero periodo del congedo. Infatti, a partire dal 1° gennaio 2024 il congedo parentale indennizzato all’80% spetta per due mesi, rivolto esclusivamente ai lavoratori dipendenti, sia del settore privato che del settore pubblico, che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.
Tale misura rimarrà in vigore per tutto l’anno corrente, mentre dal 2025 un mese passerà dall’80% al 60% e l’altro resterà all’80%.

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