Direttiva europea tutela degli imputati - QdS

Direttiva europea tutela degli imputati

Carlo Alberto Tregua

Direttiva europea tutela degli imputati

mercoledì 08 Settembre 2021

Stop ai processi mediatici

Era il 1763, Voltaire (François-Marie Arouet) pubblicava il “Trattato sulla tolleranza”, dal quale si desume il modo di dire: “Mi batterò fino alla morte per difendere chi la pensa al contrario del mio pensiero”.

In questa sede ci importa un aspetto del “Trattato” e cioè quello che ci fa sembrare lo scrittore come un giornalista moderno, il quale lancia un messaggio, due secoli e mezzo dopo, a “parecchi magistrati, contenente alcuni suggerimenti sul modo in cui evitare la giustizia sommaria a furor di popolo, i processi celebrati sulle pagine dei giornali e nelle conferenze stampa dei procuratori all’inizio delle loro indagini”.

Per la verità non tutte le procure si comportano in maniera eccessiva sul piano pubblicistico, anche se poi i singoli sostituti sottopongono al loro capo comunicati stampa eclatanti che gonfiano indizi e non prove (che poi saranno verificate solo all’interno del processo), soprattutto quando le indagini colpiscono personaggi noti, i quali subiscono la prima pena: il processo.

Da tempo si manifestava l’esigenza di frenare l’eccessiva comunicazione, che aveva lo scopo di mettere nel tritacarne mediatico personaggi conosciuti dall’opinione pubblica.

Non si sa per quale motivo, però, tale regolamentazione ha tardato nel tempo e forse non sarebbe mai arrivata. Se non che l’Unione europea ha approvato una direttiva (343/2016) con la quale è rafforzata la presunzione di innocenza e il diritto all’equo processo, sanciti negli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Ma lo Stato italiano ha impiegato ben cinque anni per recepire tale direttiva, forse per le resistenze che vi sono state a mutare la libera comunicazione delle indagini con strombazzanti comunicati stampa. Cosicché il Parlamento, il 22 aprile di quest’anno, ha approvato la legge numero 53 di recepimento dell’indicata direttiva.

Tale legge delega il Governo a emettere un Dlgs che disciplini nel particolare quanto disposto dalla direttiva europea.
Il Consiglio dei ministri ha approvato il Decreto legislativo in prima lettura e lo ha trasmesso al Parlamento per i necessari pareri che, ricordiamo, non sono vincolanti.

Dopo aver fatto il giro degli altarini, il Dlgs tornerà al Cdm, presumibilmente entro quattro o cinque mesi, il quale lo approverà in via definitiva facendolo diventare cogente.
Brevemente, vediamo quali sono le modifiche alle norme e quindi ai comportamenti delle Procure sulla materia pubblicistica.
L’articolo uno rafforza “gli aspetti della presunzione di innocenza delle persone fisiche sottoposte a indagini o imputate a procedimento penale”, il che significa che una questione sempre sottovalutata o sottesa, ora assume un rilievo di primo piano: l’indagato o l’imputato è sempre presunto innocente.

Rincalza l’articolo due: “è fatto divieto alle autorità pubbliche di indagare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l’imputato, fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili”.

Consente il Dlgs a chi subisce la violenza comunicativa di reagire ed ottenere entro quarantotto ore la “pubblica rettifica con le medesime modalità della dichiarazione”.
Ancora, l’articolo tre stringe la possibilità delle Procure di diffondere informazioni e prevede che esse siano consentite solo quando “strettamente necessarie” per la prosecuzione delle indagini o per altri motivi.
Mai, comunque, la persona sottoposta a indagine o l’imputato, può essere indicato come colpevole nei comunicati e nelle conferenze stampa perché non è consentita la lesione della presunzione di innocenza.

Vi sono altre cose nel Dlgs che limitano l’autorità giudiziaria a fare riferimenti di colpevolezza della persona sottoposta all’indagine o dell’imputato. Inoltre, il Giudice per le indagini preliminari ha una funzione di maggiore sorveglianza.

Attendiamo l’approvazione del provvedimento e la conseguente correzione dei comportamenti che evitino i processi mediatici.

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