Dl semplificazioni, così cambiano i contratti pubblici - QdS

Dl semplificazioni, così cambiano i contratti pubblici

Maria Papotto

Dl semplificazioni, così cambiano i contratti pubblici

giovedì 01 Ottobre 2020

La conversione in legge di uno dei decreti emergenziali del Governo nazionale ha sollevato diversi dubbi. Molte critiche sull’estensione dell’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori

ROMA – La conversione in legge del Decreto Semplificazione ha sollevato non pochi dubbi. Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale lo scorso 14 settembre, la legge 120/2020 ha sancito alcune modifiche relative alle linee guida sulla riforma dei contratti pubblici descritta nel decreto.

Tra gli spunti degni di nota, si sottolineano le nuove modalità per gli affidamenti sottosoglia. L’art. 1, c.2 della legge 120/2020 prevede, fino al 31 dicembre 2021 per l’affidamento di lavori, servizi e forniture e di servizi di architettura e ingegneria sotto soglia, definisce le nuove modalità per gli affidamenti sotto soglia, nello specifico: affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150 mila euro, per servizi e forniture e servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore a 75 mila euro; affidamento diretto a cinque operatori nel rispetto del criterio di rotazione per servizi e forniture e servizi di architettura e ingegneria con importi pari o superiori a 75 mila euro e fino alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016; procedura negoziata senza bando a cinque operatori per lavori di importo pari o superiore a 150 mila euro e inferiore a 350 mila; procedura negoziata senza bando a dieci operatori per lavori di importo pario superiore a 350 mila e inferiore a un milione di euro; procedura negoziata senza bando a 15 operatori lavori pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’art. 35 del Dlgs 50/2016.

La pubblicazione degli appalti verrà effettuata attraverso i siti internet istituzionali delle stazioni appaltanti. Per gli affidamenti diretti, questi saranno realizzati tramite determina mentre per gli affidamenti con procedura negoziata, l’aggiudicazione può avvenire sulla base del criterio dell’offerta economica più vantaggiosa o, viceversa, al prezzo più basso. Solo per le tipologie di affidamenti ordinari sotto soglia e fino al 31 dicembre 2021, la stazione appaltante non richiede garanzie provvisorie e le offerte potranno essere esaminate prima della verifica dei requisiti.

Anche per gli affidamenti sopra soglia le procedure sembrano modificarsi. A tal proposito, preme sottolineare che i margini che fungono da spartiacque trail sotto soglia e il sopra soglia, sono ancora sanciti dal Dlgs 50/2016, il quale prevede l’utilizzo della procedura aperta, ristretta, e della procedura competitiva con negoziazione con i termini ridotti. Il vantaggio concesso dalla riduzione dei termini, può essere utilizzato solo per ragioni di estrema urgenza, legate alla pandemia da Covid-19 o dal periodo di crisi che ne deriva. Inoltre, la riduzione può essere utilizzata nel caso di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiori alle soglie di cui all’art. 35 del Dlgs 50/2016. Nel caso di lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche e fino alla data del 31 dicembre 2021, l’art. 6 della legge 120/2020 prevede l’istituzione, da parte delle stazioni appaltanti, con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche insorte nel corso dell’esecuzione del contratto di appalto del Collegio consultivo tecnico.

Obbligatorietà vale per le opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art.35 del Dlgs 50/2016 mentre per le opere di importo inferiore l’eventuale istituzione resta facoltà della stazione appaltante. Il suddetto Collegio è composto da tre o cinque componenti dotati di adeguataprofessionalità e qualificazione professionale individuati, come previstodall’art. 6, c. 2 del Dl 76/2020, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento.

I componenti possono essere scelti dalle parti, nel dettaglio, il componente con funzioni di presidente viene scelto dai componenti di parte o, in caso di mancato accordo, dal ministero delle Infrastrutture che provvede, nel termine di cinque giorni dalla richiesta, alla nomina del componente mancante con funzioni di presidente. Il limite degli incarichi nell’ambito di collegi consultivi tecnici che lo stesso componente può ricoprire non deve essere superiore a cinque assunti contemporaneamente e non può essere superiore a dieci svolti ogni due anni. Infine, ai sensi dell’art. 8, c. 1, lett. “a” della legge120/2020 è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d’urgenza (o esecuzione del contratto in via d’urgenza per i servizi e forniture) nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del codice e dei requisiti previsti per la partecipazione alla procedura.

In merito all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori (ex appalto integrato), interviene l’art. 8, c. 7della Legge 120/2020 con una ulteriore estensione temporale di quanto precedentemente disposto spostando quel termine fino al 31dicembre 2021. Quest’ultima scelta legislativa ha già scaturito molte critiche, in considerazione soprattutto delle problematiche progettuali che hanno caratterizzato le passate esperienze che comunque al contempo potrà consentire ad un recupero finale dei tempi di attuazione degli interventi finanziati con risorse comunitarie e nazionali destinati alla perdita per decorrenza dei termini previsti.

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