“Esportatori abituali”, criteri da seguire per la non applicabilità dell’Iva - QdS

“Esportatori abituali”, criteri da seguire per la non applicabilità dell’Iva

Salvatore Forastieri

“Esportatori abituali”, criteri da seguire per la non applicabilità dell’Iva

mercoledì 04 Marzo 2020

Dall’1 gennaio 2020 entrate in vigore nuove disposizioni previste dalla legge n. 58/2019. Acquisto di beni e servizi senza pagare l’imposta ai fornitori: semplificate le procedure

ROMA – Come è noto, dal 1 gennaio 2020 sono entrate in vigore le nuove disposizioni introdotte con l’articolo 12 septies del D.l. 34/2019 convertito con la legge n.58/19 (il c.d. “decreto crescita”), riguardanti la non applicazione dell’Iva per gli acquisti effettuati dagli esportatori abituali.

Si ricorda che possono acquisire tale qualifica coloro i quali, avendo effettuato nell’anno precedente o negli ultimi dodici mesi esportazioni, cessioni intracomunitarie o altre operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10% dell’intero volume d’affari conseguito, hanno la possibilità di acquistare senza Iva (in regime di non imponibilità ex articolo 8 lettera c del D.p.r. 633/72), per un importo massimo chiamato “plafond”, evitando di pagarla così al fornitore (o prestatore).

Fino al 31 dicembre 2019, “l’esportatore abituale”, era tenuto a rilasciare al proprio fornitore la “dichiarazione d’intento”, ad annotarla su un apposito registro o su un’apposita sezione dei registri “fatture emesse” o “corrispettivi”, a trasmetterla telematicamente all’Agenzia delle entrate della “dichiarazione d’intento” ed a consegnare al fornitore la ricevuta di presentazione; quest’ultimo, doveva registrare entro 15 giorni dalla ricezione la richiesta dell’esportatore abituale, e riepilogare, nella dichiarazione annuale (quadro VI), le dichiarazioni d’intento ricevute.

Ora, invece, l’acquirente (l’esportatore abituale) non è più tenuto a consegnare al suo fornitore la “dichiarazione d’intento”, e nemmeno la ricevuta di presentazione dell’apposita dichiarazione telematica all’Agenzia delle Entrate. Deve solo comunicare al suo fornitore la volontà di acquistare in “sospensione d’imposta”, ossia in regine di non imponibilità, facendogli conoscere il numero di protocollo della ricevuta telematica ottenuta dall’Agenzia. Un numero, quest’ultimo, indispensabile perché dovrà poi essere obbligatoriamente indicato dal cedente nelle sue fatture al fine di legittimare la non imponibilità dell’operazione.
E’ venuto meno, pure l’obbligo, sia per l’acquirente (l’esportatore abituale) che per il suo fornitore, di numerare progressivamente le dichiarazioni d’intento (rispettivamente quelle consegnate e quelle ricevute) e di annotarle in un apposito registro.

Per il cedente o prestatore, infine, non c’è più l’obbligo di indicare le operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali nell’apposito quadro VI della dichiarazione annuale Iva.

Dopo l’introduzione delle nuove disposizioni, mancava ancora, però, il previsto Provvedimento del Direttore dell’Agenzia, necessario per far conoscere le modalità operative di applicazione del nuovo sistema di invio delle informazioni all’Anagrafe Tributaria ed al fornitore dell’intenzione dell’acquirente di acquistare in regime di non imponibilità.

In base a quanto previsto dall’Agenzia delle Entrate, i fornitori degli esportatori abituali, al fine di conoscere l’avvenuta trasmissione della dichiarazione d’intento da parte del loro clienti all’Agenzia, possono ottenere l’informazione accedendo al proprio “cassetto fiscale” (tramite il sito internet dell’ente steso), oppure tramite i loro intermediari abilitati.

Al fine di evitare problemi di “comunicazione”, è comunque consigliabile che gli acquirenti, quando si avvalgono della facoltà di acquistare “in sospensione d’imposta”, facciano sapere ai loro fornitori (anche inviando una copia della dichiarazione trasmessa all’Agenzia) di avere attivato la procedura prevista per la non applicazione dell’Iva sugli acquisti.

Con lo stesso provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 febbraio scorso, è stato aggiornato il modello di dichiarazione d’intento in funzione delle modifiche normative intervenute. è comunque consentito l’utilizzo del preesistente modello (quello approvato in data 2/12/2016) fino al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del Provvedimento in parola.

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