Fisco, definizione agevolata delle entrate locali - QdS

Fisco, definizione agevolata delle entrate locali

Salvatore Forastieri

Fisco, definizione agevolata delle entrate locali

giovedì 22 Giugno 2023

Legge 56/2023: i Comuni possono decidere lo stralcio, totale o parziale, e la rottamazione delle cartelle esattoriali. La riscossione di questa tipologia di tributi non avviene attraverso l’Ader

Come è noto, il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 (il c.d. “Decreto Bollette” in G.U. n. 124 del 29/5/2023), ha introdotto pure importanti disposizioni riguardati la riscossione e la definizione agevolata delle entrate “locali”, diverse da quelle di competenza delle Agenzia Fiscali, e, questa volta, comprese quelle che gli stessi Enti locali non hanno affidato all’Agente della Riscossione “pubblico” (ossia l’Agenzia delle Entrate-Riscossione), bensì riscuotendo direttamente i tributi o affidandone la riscossione ad enti privati.
C’è da dire, intanto, che la mancata possibilità di definire in maniera agevolata i carichi non affidati all’AdER rappresentava una evidente disparità di trattamento che, grazie alla novella legislativa, è stata eliminata.
È rimasta, tuttavia, la disparità di trattamento che colpisce i contribuenti quando alcuni Comuni scelgono di allinearsi alla definizione dei debiti erariali e quelli che invece ci rinunciano.

Non si può non osservare, comunque, che tra proroghe varie (visto che la prima scadenza per le delibere di recepimento delle rottamazioni e dello stralcio era del 31 gennaio 2023 poi spostata al 31 marzo, nonché per la definizione delle liti pendenti fissata al 31 marzo scorso) e la più recente norma riguardante la nuova “apertura” (quella prevista dall’articolo 17 bis del D.L. 34, dopo la sua conversione in legge), non hanno reso facile per i contribuenti ed anche per gli addetti ai lavori l’ambito applicativo e le scadenze delle delibere di recepimento riguardanti gli istituti definitori prima citati. Un chiarimento delle varie ipotesi di definizione agevolata delle entrate locali, con i relativi termini previsti dalla legge per la delibera e per gli altri adempimenti successivi, anche nel rispetto dello Statuto dei Diritti del Contribuente, sarebbe proprio necessario.

Comunque, grazie a questa nuova disposizione (l’art. 17-bis del dl n. 34/2023), i Comuni, previa apposita delibera consiliare (da adottare e pubblicare nel proprio sito internet entro 60 giorni dall’entrata in vigore della citata legge di conversione, ossia entro il 29 luglio 2023), hanno la possibilità (purtroppo si tratta di una facoltà e non di un obbligo) di disporre, sia lo stralcio (automatico) totale (quello previsto dal comma 229-bis della Legge 197/23), sia quello parziale (ossia non riguardante la sorte capitale ed alcuni oneri accessori, così come già previsto dall’articolo 227 dell’articolo 1 della legge 197/2022) delle somme, fino a mille euro, relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, sia la definizione agevolata (in pratica la “rottamazione quater”) delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi notificati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, così come d’altronde già previsto dall’art. 1, comma 231 legge n. 197/2022 per i carichi affidati all’AdE-R (praticamente versamento del solo tributo, comprese le spese di notifica e quelle delle eventuali azioni esecutive intraprese).

La questione, comunque, è stata oggetto di un’attenta analisi dell’Ifel -Fondazione Anci, la quale, con sua nota del 16 giugno scorso, ha illustrato tutte le novità riguardanti lo stralcio e la rottamazione delle somme di competenza dei Comuni.
Così come precisato dall’Ifel, rientrano nella previsione dello stralcio parziale anche le contravvenzioni al codice della strada, nel qual caso lo stralcio riguarda solo tutti gli interessi.

Con le delibere da adottare entro il 29 luglio prossimo, gli Enti territoriali dovranno pure stabilire:

  • a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza e la misura degli interessi applicabili;
  • b) le modalità con cui il debitore manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata;
  • c) i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciarvi;
  • d) Il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

In caso di presentazione dell’istanza di definizione, l’art. 17-bis, comma 3, dl n. 34/2022 precisa che in detta ipotesi sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza, analogamente a quanto previsto per le cartelle dal comma 240 della legge 197. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza.

Comunque, prima di concludere, così come evidenziato dall’IFEL, il Comune può:

  • a) non deliberare nulla, con la conseguenza che la pretesa fiscale resta quella originaria, senza alcuno sconto;
  • b) deliberare lo stralcio parziale con l’abbandono delle sole sanzioni ed interessi di mora;
  • c) deliberare lo stralcio totale, caso in cui l’intero credito è automaticamente annullato.

Resta ferma la data del 31 marzo 2023 per l’eventuale delibera con la quale i Comuni potevano decidere di consentire la definizione delle liti pendenti – già applicabile da parte dei Comuni in forza dell’art. 1, comma 205, legge n. 197/2022. Definizione quest’ultima, che ha allargato il suo campo di applicazione (si sono aggiunte la conciliazione agevolata, la rinuncia ai ricorsi per Cassazione e l’istituto della regolarizzazione degli omessi versamenti) grazie al decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 (G.U. n. 49 del 27 febbraio scorso).

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