Ineleggibile candidato che ricopre ruolo in enti che ricevono contributi regionali - QdS

Ineleggibile candidato che ricopre ruolo in enti che ricevono contributi regionali

Antonino Lo Re

Ineleggibile candidato che ricopre ruolo in enti che ricevono contributi regionali

giovedì 25 Luglio 2019

Consulta: “Legge 29/51, inammissibili questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Palermo”. Sancita competenza della Sicilia a legiferare in materia di ineleggibilità

ROMA – L’articolo 10, comma 1-bis, della Legge regionale siciliana n. 29 del 20 marzo 1951 riguarda l’ineleggibilità estesa “ai rappresentanti, agli amministratori, ai dirigenti non territoriali, anche senza scopo di lucro, di società o imprese private che godono di contributi da parte della Regione nonché ai dirigenti e funzionari dipendenti della Regione”. Su questa legge il Tribunale di Palermo con un’ordinanza del 12 ottobre 2018 ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, che è stata dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale.

La vicenda fa riferimento all’elezione di Franco De Domenico all’Ars che è stata oggetto di numerosi ricorsi. La sua non eleggibilità fu sollevata a seguito dell’incarico ricoperto, all’epoca del voto, all’Università di Messina in qualità di direttore generale. Lo stesso De Domenico andò in aspettativa successivamente alla sua vittoria. Ma in base alla legge regionale si sarebbe dovuto dimettere dal suo incarico sei mesi prima delle elezioni. Diverse sono però le disposizioni della legge nazionale, ed è a questo punto che il Tribunale palermitano ha deciso di rimettere gli atti alla Suprema Corte per vagliare la costituzionalità della normativa locale.

Secondo l’ordine giudiziario siciliano “le erogazioni pubbliche – si legge nell’ordinanza – destinate alle università sarebbero soggette a puntuali previsioni di contabilità pubblica, nonché a controlli contabili interni ed esterni; in quanto ineludibilmente destinate ad attività scientifiche o istituzionali, esse non si presterebbero ad utilizzi clientelari, volti all’acquisizione di consenso”.

“D’altra parte, – continua la sentenza – il direttore generale dell’università, pur essendo l’organo dirigenziale di vertice dell’ateneo, non farebbe parte degli organi di governo ed indirizzo e non sarebbe in grado di incidere sulle scelte di destinazione delle risorse dell’ente, né di inquinare la par condicio tra i candidati; eventuali problematiche in ordine al cumulo di cariche sarebbero già risolte con la previsione di incompatibilità”.

La Corte Costituzionale si è espressa in merito (ordinanza 162/19) dichiarando “manifestamente inammissibili” le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale palermitano, in riferimento agli articoli 3 e 51, primo comma, della Costituzione, ma ha anche sancito la competenza esclusiva della Regione Siciliana a legiferare in materia di ineleggibilità: essa “non può incontrare, nell’esercizio della propria potestà legislativa primaria, limiti eguali a quelli che, ai sensi dell’art. 122 Cost., si impongono alle Regioni a statuto ordinario”.

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