Lavoratrici post partum, da ottobre sgravio del 50% su contributi Inps - QdS

Lavoratrici post partum, da ottobre 2022 sgravio del 50% dei contributi Inps

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Lavoratrici post partum, da ottobre 2022 sgravio del 50% dei contributi Inps

Salvatore Freni  |
sabato 24 Settembre 2022

Il datore di lavoro dovrà inoltrare la richiesta all'Inps. Ecco per quali categorie di lavoratrici è attuabile la riduzione contributiva.

Con la circolare n. 102 del 19 settembre scorso l’Istituto della Previdenza Sociale (INPS) ha reso operativo quanto disposto dall’art. 1, comma 137 della legge 20 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), il quale prevede lo sgravio del 50% (esclusa l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) dei contributi a carico delle lavoratrici che rientrano al lavoro dopo l’astensione obbligatoria dopo il parto per un periodo pari ad un anno dal momento del rientro della dipendente al lavoro.

Se la lavoratrice destinataria della riduzione contributiva in esame gode dell’astensione facoltativa post partum la riduzione contributiva in discorso inizia del primo giorno di rientro al lavoro dopo l’appena detta astensione.

Sgravio 50%, chi ne ha diritto

È opportuno sottolineare che alla presente riduzione contributiva hanno diritto tutte le lavoratrici dipendenti del settore privato, cioè anche le lavoratrici dipendenti da non imprenditori (lavoratori domestici), lavoratrici agricole (per le quali si attende altro messaggio dall’INPS), apprendiste, lavoratrici interinali, socie lavoratrici di cooperative, le dipendenti con rapporto di lavoro in somministrazione.

Godono del medesimo diritto tanto le lavoratrici con contratto a tempo indeterminato che quelle con contratto a termine e anche le lavoratrici con contratto a tempo pieno (full time) che quelle con contratto a tempo parziale (part time).

Infine occorre dire che il beneficio contributivo in parola va comunicato dal datore di lavoro all’INPS e, non comportando alcun vantaggio per il datore di lavoro, non è necessario che questi (datore di lavoro) possegga il Documento Unico di Regolarità Contributiva/DURC) .

Periodo di fruizione dello sgravio

La legge di bilancio citata introduce in via sperimentale solo per 2022 il presente sgravio, ciò significa che ne hanno diritto soltanto le lavoratrici che rientrano al lavoro da dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

Note operative

L’esonero in discorso va chiesto dai datori di lavoro per via telematica come segue.

a) Per tutti i settori escluso l’agricolo

I datori di lavoro per richiedere, per conto della lavoratrice interessata, l’applicazione dell’esonero contributivo in argomento dovranno inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, campo “Esonero art.1 c. 137 L.234/2021”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “0U”, che assume il nuovo significato di “Esonero contributivo articolo unico, comma 137, legge n. 234/2021”. La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “0U” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.

b) Per il settore agricolo

I datori di lavoro agricolo per richiedere l’applicazione dell’esonero contributivo dovranno inoltrare l’istanza “Esonero art.1 c. 137 L.234/2021” tramite la funzione “Comunicazione bidirezionale” del “Cassetto previdenziale aziende agricole” e nel campo “Annotazioni” dell’istanza dovranno inserire, con riferimento alla lavoratrice per la quale si chiede l’applicazione dell’esonero, le seguenti informazioni: codice fiscale, cognome e nome, data di rientro della lavoratrice in servizio dopo la fruizione del congedo di maternità.

Compatibilità con le altre agevolazioni contributive

La riduzione contributiva di cui trattasi è cumulabile con tutti gli esoneri contributivi previsti a carico dei datori di lavoro oltre ai seguenti altri sgravi a carico delle lavoratrici:

  • Quota di 0,8 punti percentuali sulla quota di contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (50% dei contributi rimasti a carico della lavoratrice);
  • Esonero di 1,2 punti percentuali sul contributo sui contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) sulle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche Tale riduzione va calcolata anche sulla tredicesima mensilità o i relativi ratei erogali nel suddetto periodo.

Allo scopo di chiarire quanto precede si fa seguire un esempio: una lavoratrice percepisce una retribuzione mensile di 1.000 euro sulla quale va calcolata una aliquota di contributo a carico della stessa lavoratrice pari al 9,19%, uguale a 91,90, sui quali occorre abbattere il 50%, pari a 45,90 euro; sui i residui 45,90 occorre detrarre l’8% (pari a 3,67 euro) più 1,2% (pari a 0.66 euro).

Quindi la lavoratrice riceverà 986,59 euro nette (1.000 – 9.19 – 3,67 – 0,55); senza la presente riduzione la retribuzione netta dalla lavoratrice sarebbe stata pari a 908,81 (pari a 1.000 – 9,18).

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