Referendum abrogativi, la docente Ida Nicotra: "Solo la corretta informazione porta i cittadini alla consapevolezza" - QdS

Referendum abrogativi, la docente Ida Nicotra: “Solo la corretta informazione porta i cittadini alla consapevolezza”

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Referendum abrogativi, la docente Ida Nicotra: “Solo la corretta informazione porta i cittadini alla consapevolezza”

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sabato 21 Maggio 2022

L'intervista rilasciata al Quotidiano di Sicilia di da Nicotra, ordinario di Diritto Costituzionale dell'Unict in merito ai referendum abrogativi in programma il prossimo 12 giugno

Secondo il sondaggista Renato Mannheimer, solo il 30% degli italiani è a conoscenza dei referendum abrogativi in tema di giustizia promossi da Lega e Radicali”. E di questi qualcuno ha persino bluffato, dichiarando di conoscerne i contenuti e mentendo spudoratamente. Il Quotidiano di Sicilia ne ha parlato con Ida Nicotra, docente di diritto costituzionale all’Università degli Studi Catania.

Professoressa Nicotra, entriamo subito nel merito dei quesiti referendari. Qual è l’oggetto?

“I cinque quesiti si intersecano con la riforma dell’ordinamento giudiziario e del Csm e in alcuni casi si sovrappongono alla riforma stessa. Abbiamo sostanzialmente un doppio binario: vi è la riforma dell’ordina- mento giudiziario e del Csm, che è al- l’attenzione del Parlamento e che dovrebbe ora essere votata al Senato, e dall’altra parte c’è il binario dei referendum”.

Partiamo dal quesito sulla Severino. Se vince il sì si restituisce ai giudici la facoltà di decidere, di volta in volta se, in caso di condanna, oc- corra applicare o meno anche l’interdizione dai pubblici uffici.

“Il decreto Severino ha una parte che secondo me va eliminata, ovvero un incarico politico dell’amministratore dopo una sentenza di primo grado. Io sono assolutamente d’accordo per eliminare questa parte perché, se in Appello o in Cassazione, la persona viene assolta il danno che abbiamo fatto alla persona ma anche all’ente, che viene sprovvisto di un politico che è stato votato dagli elettori – qui entra in gioco anche il principio di sovranità che dovrebbe essere rispettato – è enorme. Su questo la stragrande maggioranza delle forze politiche è d’accordo. Questo quesito però riguarda anche l’eliminazione dell’altra parte del decreto in cui si dice che se la sentenza è passata in giudicato e quindi ormai è definitiva, inappellabile, scatta l’incandidabilità e la decadenza. Su questo punto ho meno certezze perché se c’è una sentenza definitiva sulla colpevolezza di un soggetto per reati gravi forse è giusto che sia incandidabile e decada dalla carica politica perché qui c’è il punto fondamentale che riguarda l’onorabilità della persona che fa politica e rappresenta i cittadini. Per altro se i re- quisiti dovessero passare e dovesse vincere il sì poi ci sarà sempre una legge che può sistemare le criticità di alcune parti”.

Il secondo quesito riguarda la limitazione delle misure cautelari.

“Partiamo da quello che riguarda la carcerazione preventiva. Essa rappresenta una deroga importante al principio costituzionale di non colpevolezza fino a sentenza definitiva perché il carcere si dovrebbe fare dopo la sen- tenza definitiva e non prima. C’è quindi un’anomalia del sistema. Su questo quesito evidentemente pesa una persona che non ha avuto processo e che si trova ad essere violata della sua dignità e a subire un’umiliazione importante. Qui mi corre l’obbligo di fare una precisazione”.

Quale?

“Se da una parte dobbiamo tutelare il presunto incolpato che si fa il carcere, dall’altra parte abbiamo la vittima del reato, quindi la cosa si complica perché anche la vittima va tutelata. Se tenessimo come bussola del nostro comportamento la Costituzione si dovrebbe fare necessariamente una differenza. Pensi al caso di un uomo che ha tentato di uccidere la propria moglie, ex moglie o compagna: se c’è la flagranza del reato, se c’è la certezza che il fatto sia stato commesso, occorre evitare che quella persona possa riuscire nel suo intento omicida. Si dovrebbe dunque distinguere tra i reati alla persona, alla sua incolumità fisica, e i reati che, secondo la Costituzione e secondo ognuno di noi, sono di minore disvalore sociale, che sono i reati al patrimonio. Allora per i reati al patrimonio bisognerebbe aspettare il processo e poi mettere in carcere le persone, per quelli che riguardano la persona il bilanciamento deve essere differente, deve tenere conto delle circostanze concrete”.

Lei ritiene quindi che per i reati contro il patrimonio le misure cautelari debbano essere eliminate. Se così fosse, come la mettiamo per i casi in cui sussiste il pericolo di fuga?

“La questione fondamentale nel nostro ordinamento è la lunghezza dei processi. I processi dovrebbero essere brevi perché chi ha torto pagherà per quello che ha fatto ma chi non ha fatto niente deve essere liberato. Per risolvere quello che lei giustamente ha sollevato bisogna velocizzare i tempi del processo. Tra l’altro questo è uno dei punti chiave del Pnrr: l’Europa ci chiede di migliorare le performance alla durata dei processi. Abbiamo tante procedure di infrazione davanti alla Corte Edu proprio per processi che superano il principio dell’art. 6 della Convenzione Edu che parla della ragionevole durata del processo. Il processo deve essere veloce per chi ha torto – perché deve pagare – ma soprattutto per chi poi risulta innocente”.

Separazione funzioni magistrati: cosa cambia se vince il sì?

“Il quesito riguarda la questione della separazione delle funzioni tra il ruolo dei giudicanti e il ruolo dei requirenti, quindi tra giudice e pubblico ministero, e mira a eliminare la possibilità di questo passaggio. Sostanzialmente ci dice “se sei un giudice rimani giudice, se sei pubblico ministero rimane pubblico ministero”. Apriamo una parentesi: questi referendum sono stati ammessi dalla Corte costituzionale e quindi, se sono stati ammessi, la Corte stessa ha ritenuto che non ci sia nessuna violazione della Costituzione proprio perché la Costituzione, che prevede un’unica carriera, nulla dice sulle possibilità che le funzioni tra giudicanti e requirenti siano separate. Sostanzialmente il quesito dice ‘vuoi che le funzioni rimangano separate?’. Questo punto va incontro a quell’idea individuata anche nell’art. 111 della Costituzione, che è stato modificato nel 1999, per cui i giudici e i pubblici ministeri hanno due ruoli diversi: il giudice giudica e il pubblico ministero è parte in commissione di parità con l’avvocato. Anche tale quesito si interseca con la riforma Cartabia perché nella riforma non si dice che il magistrato non può più cambiare funzione ma si dice che i passaggi possibili da Pm a giudicante – che erano in tutto quattro nella car- riera del magistrato – diventano uno solo: Cartabia dice da quattro a uno, il referendum dice da quattro a zero, cioè si elimina la possibilità del passaggio”.

Sul quesito relativo alla partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari qual è il nocciolo della questione? Il referendum abrogativo consentirebbe, in caso di vittoria del sì, di ammettere alla discussione al voto anche i membri laici.

“Il tema è la valutazione dell’attività del magistrato, valutazione che passa da un giudizio anche dell’Avvocatura. Questo è un nodo che ancora una volta si interseca con la riforma Cartabia, con la una differenza però che, mentre negli altri due casi la riforma è immediatamente precettiva, con riferimento alla questione della valutazione dei magistrati la riforma prevede la delega al governo. Quindi non è detto che poi il governo operi questa delega. In questo caso a maggior ragione il quesito si deve fare e deve essere sottoposto agli elettori”.

L’ultimo quesito riguarda l’elezione dei membri togati nel Csm. Se vince il sì il magistrato non avrà bisogno di procurarsi dalle 25 alle 50 firme per presentare la propria candidatura.

“Il quesito riguarda l’abrogazione della parte che dice che per candidarsi al Csm ci sia bisogno delle firme. Questa parte, che si sovrappone alla riforma Cartabia, serve a dare la possibilità al singolo magistrato, al singolo giudice, di poter essere candidato a prescindere dalla sua vicinanza ad una corrente. Si ha quindi un maggiore pluralismo proprio perché non ci sarebbe più bisogno delle firme per poter presentare la candidatura. Quello a cui mira il quesito è quindi separare il magistrato dalla corrente. Ricordiamoci le questioni legate al correntismo e al cosiddetto affare Palamara, criticità che si ripercuotono direttamente sulla credibilità dei cittadini rispetto all’ordinamento giudiziario e all’operato dei giudici”.

Se dovesse passare la riforma Cartabia prima del 12 giugno cosa succede al referendum?

“A quel punto la Corte di Cassazione verosimilmente trasferirà il quesito sulla nuova legge e quindi il quesito potrà essere sottoposto agli elettori. Questa non è una sfumatura da poco perché nella riforma Cartabia è possibile un passaggio mentre nel referendum c’è un modello che cambia per ché il passaggio non sarebbe possibile”.

I quesiti sono stati posti in modo comprensibile ai cittadini?

“Assolutamente no. Non sono chiari, non sono intellegibili, non sono comprensibili a chi non fa il giurista. Per questo dobbiamo battere molto sull’informazione perché solo se i mezzi di informazione consentono di capire e quindi spiegano bene i quesiti si può arrivare al voto con una maggiore consapevolezza. Un voto consapevole deve essere legato al diritto di essere informati perché la Costituzione, all’art. 21 parla, del diritto di in- formazione e del diritto di essere in- formati: il cittadino ha diritto a conoscere e quindi, quando si reca alle urne, anche se il quesito nella sua scrittura è certamente complesso – non dico oscuro ma certamente complesso – sa già di cosa si sta parlando”.

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