Ristrutturazioni con il Superbonus 110%, la guida dell’Agenzia delle Entrate - QdS

Ristrutturazioni con il Superbonus 110%, la guida dell’Agenzia delle Entrate

Serena Giovanna Grasso

Ristrutturazioni con il Superbonus 110%, la guida dell’Agenzia delle Entrate

martedì 04 Agosto 2020

La misura introdotta dal Dl Rilancio mira a migliorare di almeno due classi energetiche le abitazioni. Si potrà optare per la detrazione in 5 quote annuali, sconto in fattura o cessione credito

PALERMO – Gli interventi edilizi di efficientamento energetico e di messa in sicurezza antisismica effettuati a partire dallo scorso primo luglio fino al prossimo 31 dicembre 2021 beneficeranno di un’aliquota di detrazione pari al 110% del costo dei lavori effettuati. Ma in cosa consiste nel dettaglio il superbonus del 110%? A quali interventi si applica? Chi ne può usufruire? L’Agenzia delle Entrate ha risposto a queste domande con una guida, spiegando tutto quello che c’è da sapere sull’agevolazione introdotta dal dl Rilancio (decreto Legge numero 34/2020).

Potranno usufruire dell’agevolazione i condomini per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, gli istituti autonomi case popolari (in questo caso il limite si estende al 30 giugno 2022), le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le associazioni e società sportive dilettantistiche (limitatamente agli interventi effettuati sugli immobili o parti di essi adibiti a spogliatoi). Il beneficiario potrà scegliere se utilizzare la detrazione spettante in cinque quote annuali di pari importo, o se optare per lo sconto in fattura applicato dall’impresa, o ancora può scegliere la cessione del credito ad altri soggetti (compresi gli istituti di credito con facoltà di successiva cessione).

Per poter usufruire dell’agevolazione è necessario conseguire un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. Gli interventi che danno diritto al superbonus consistono nell’isolamento termico, interventi sulle parti comuni dell’edificio per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati, interventi destinati alla climatizzazione estiva. Fermo restando il vincolo nel predisporre almeno uno degli interventi summenzionati, al fine di raggiungere il miglioramento energetico è possibile procedere alla realizzazione congiunta degli altri interventi previsti dall’ecobonus (come la sostituzione di infissi, serramenti, schermature solari, sistemi di building automation, installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo per l’energia prodotta).

Inoltre, si potranno effettuare tutti gli interventi compresi nel cosiddetto sisma bonus, ossia tutti gli interventi che hanno l’obiettivo di rendere più sicuro l’edificio in termini di minore rischio sismico. Si godrà poi della detrazione al 110% anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo ai fini antisismici, se effettuata congiuntamente ad un intervento antisismico sull’edificio. In più, il beneficiario che ha effettuato interventi antisismici riceverà la detrazione al 110% anche sulle spese relative all’eventuale installazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo.

Una volta effettuati gli interventi, per poter beneficiare dell’agevolazione occorre il rilascio della certificazione da parte del tecnico abilitato, che documenti che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Inoltre, nel caso in cui si eserciti l’opzione della cessione o dello sconto in fattura, il beneficiario dovrà anche ottenere il visto di conformità sui presupposti che danno diritto alla detrazione fiscale.

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