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Le regole per Pasqua e Pasquetta nei comuni zona rossa in Sicilia

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Le regole per Pasqua e Pasquetta nei comuni zona rossa in Sicilia

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sabato 03 Aprile 2021

Le deroghe concesse per le festività però non si potranno applicare nei 33 comuni dov'è stata istituita la "zona rossa", non in via preventiva come per tutte le regioni italiane

Fino al 5 aprile la Sicilia è zona rossa, come le altre regioni italiane. Le restrizioni in vigore tuttavia consentono alcune deroghe in occasione delle festività.

Le deroghe concesse per le festività però non si potranno applicare nei 33 comuni dov’è stata istituita la “zona rossa”, non in via preventiva come per tutte le regioni italiane, ma a causa della grave situazione epidemiologica dovuta all’incremento dei contagi.

Per quanto riguarda i servizi di ristorazione, anche nei Comuni siciliani dichiarati “zona rossa” verranno comunque applicate le norme nazionali. Ecco quindi le regole valide fino lunedì.

I COMUNI IN ZONA ROSSA IN SICILIA

Sono 31 e sono Ribera, Comitini, Racalmuto, Siculiana, Palma di Montechiaro, Santa Maria di Licodia, Caltanissetta, Serradifalco, Trabia, Caltavuturo, San Mauro Castelverde, Acate, Scicli, Centuripe, Regalbuto, Porto Empedocle, Santa Margherita di Belice, Lampedusa e Linosa, Ventimiglia di Sicilia, Borgetto, Ciminna, Mezzojuso, Partinico, Biancavilla, Francavilla di Sicilia, Gaggi, Priolo Gargallo, Mazzarino, Montallegro, Sommatino e Pietraperzia e da sabato Mojo Alcantara e Solarino).

LE REGOLE

1) Divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici o privati, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

È sempre consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; è vietato, in ingresso ed in uscita, il transito per raggiungere le seconde case (abitazioni non principali).

2) È consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l’emergenza, per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni o servizi essenziali, raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti. Rimane consentito il transito, in entrata ed in uscita, per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali e le attività imprenditoriali non differibili connesse al ciclo biologico di piante.

3) Divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico o privato, nel territorio comunale ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto.

4) Sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.

5) Sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali).

6) Chiusura dei centri commerciali o outlet.

7) Rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli ordinari orari di lavoro.

8) Rimane, inoltre, sempre consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e riscaldamento.

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