Treni in ritardo o cancellati, i diritti dei pendolari - QdS

Treni in ritardo o cancellati, i diritti dei pendolari

Serena Giovanna Grasso

Treni in ritardo o cancellati, i diritti dei pendolari

giovedì 08 Agosto 2019

Unc: al passeggero spetta un’indennità del 25% per ritardi tra 60 e 119 minuti e del 50% per tempi superiori. In caso di cancellazioni, si può scegliere tra rimborso totale e cambio di destinazione

PALERMO – Sempre maggiori sono i disagi che affliggono i viaggiatori. Capita sempre più spesso che l’uso dei mezzi pubblici, quali il treno, complichino gli spostamenti dei pendolari, invece di agevolarli. L’Unione nazionale dei consumatori fornisce le risposte ai dilemmi sollevati più frequentemente dai viaggiatori, puntualizzando quei diritti spesso ignorati.

Se il treno ritarda, il passeggero ha diritto ad un’indennità pari al 25% del prezzo del biglietto per ritardi tra 60 e 119 minuti e del 50% se il ritardo supera i 120 minuti. L’indennità può essere richiesta solo se supera i 4 euro. Per i treni a lunga percorrenza, la richiesta può essere presentata, entro 12 mesi dal viaggio, compilando l’apposito web form sul sito di Trenitalia, in qualsiasi biglietteria, ufficio assistenza o nell’agenzia di viaggio che ha emesso il biglietto. Per i treni regionali la richiesta deve essere inoltrata per posta, entro e non oltre un anno, alla direzione regionale competente con allegato il biglietto in originale o la stampa del pdf in caso di biglietto elettronico regionale.

Se è previsto un ritardo superiore ai sessanta minuti rispetto all’orario programmato, il viaggiatore può rinunciare al viaggio prima della partenza del treno, richiedendo il rimborso integrale o parziale del biglietto. Qualora il biglietto sia stato parzialmente utilizzato e il viaggiatore non intenda proseguire il viaggio con mezzi sostitutivi, e non chieda di tornare alla stazione di partenza, si può richiedere il rimborso della differenza fra il prezzo totale pagato e quello dovuto per il percorso effettuato o per il servizio usufruito. La richiesta può essere presentata: presso la biglietteria della stazione dove è avvenuta l’interruzione del viaggio, la biglietteria della località in cui si è verificato l’impedimento del viaggio.

Se, invece, il treno viene cancellato, il viaggiatore può scegliere se proseguire il viaggio con il primo treno utile di categoria pari o inferiore oppure utilizzare il servizio sostitutivo eventualmente messo a disposizione da Trenitalia, seguire un itinerario alternativo senza pagamento dell’eventuale differenza di prezzo o infine richiedere il rimborso totale del biglietto.

Nel caso in cui il passeggero che ha acquistato il biglietto per una tratta nazionale dovesse rinunciare al viaggio può richiedere il rimborso prima della partenza del treno, in qualsiasi biglietteria o all’agenzia di viaggio che ha emesso il biglietto. Nel caso di un biglietto elettronico è possibile richiederne il rimborso contattando il call center, utilizzando l’App Trenitalia o compilando l’apposito web form sul sito di Trenitalia. È prevista una trattenuta sul prezzo del biglietto. Il riaccredito avviene con la stessa modalità utilizzata per l’acquisto. Non sono rimborsabili biglietti d’importo inferiore a dieci euro.

Mentre per i treni regionali, si può richiedere il rimborso entro le ore 23.59 del giorno precedente la data indicata sul titolo di viaggio in qualsiasi biglietteria o nell’agenzia di viaggio che lo ha emesso. In questo caso, si applica una trattenuta del 20% sulla somma da rimborsare. Non si procede al rimborso se la somma da restituire, dopo l’applicazione della trattenuta, è pari o inferiore a 8 euro per ciascun biglietto.

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