Maggiori controlli sugli alimenti “inadatti al consumo umano” - QdS

Maggiori controlli sugli alimenti “inadatti al consumo umano”

Emiliano Zappala

Maggiori controlli sugli alimenti “inadatti al consumo umano”

mercoledì 24 Aprile 2013

Corte di Giustizia Ue: autorità nazionali hanno il dovere d’informare

CATANIA – Il consumatore va tutelato non solo dai prodotti alimentari che risultino chiaramente dannosi per la salute, ma anche da quelli considerati non adeguati per il consumo umano. In questo caso le autorità nazionali sono autorizzate a rendere note la denominazione e le caratteristiche dell’alimento e, se l’azienda di produzione dovesse opporsi alla divulgazione delle informazioni, a ritirare immediatamente i prodotti stessi dal mercato. È quanto emerge da un comunicato stampa n. 38/13 della Corte di Giustizia dell’Unione europea, sulla sentenza C-636/11, pubblicato l’11 aprile scorso. Sul comunicato si legge che “il diritto dell’Unione consente che le autorità nazionali rendano noti i dati identificativi nell’ambito di informative ai cittadini su alimenti non dannosi per la salute, ma inadatti al consumo umano. Trattasi, in particolare, della denominazione dell’alimento e dell’impresa o della ragione sociale sotto la quale l’alimento è stato prodotto o trasformato o immesso sul mercato”.
La sentenza fa riferimento al procedimento con cui il ministro per la Tutela dei consumatori del Freistaat Bayer ha ordinato, nel 2006, il ritiro dal commercio dei prodotti della società Berger Wild GmbH, attiva nel settore della trasformazione e distribuzione della carne di selvaggina. I prodotti dell’azienda, in seguito alle ispezioni, erano risultati non nocivi per la salute in termini assoluti, ma per l’appunto “inadatti al consumo umano”. È scattato allora, in seguito al rifiuto da parte della Berger Wild GmbH di informare i cittadini sulla natura dei prodotti, il ritiro dal mercato di questi ultimi.
Con la sentenza dell’11 aprile la Corte di Giustizia, il cui parere era stato invocato dal Tribunale di Monaco, ha dichiarato che, stando all’interpretazione del regolamento n. 178/2002 sulla sicurezza alimentare, “il diritto dell’Unione non osta a una normativa nazionale, come quella tedesca, la quale consenta, nel rispetto degli obblighi del segreto professionale, che le informative ai cittadini su alimenti non dannosi per la salute, ma inadatti al consumo umano”.
è stabilito pertanto che qualunque merce alimentare di questo tipo sia da considerarsi in ogni caso a rischio e rappresenta “una minaccia per gli interessi dei consumatori”. Le autorità nazionali sono invitate dunque a provvedere a informare i cittadini circa la natura dei prodotti, obbligando le aziende alla trasparenza.
Non ci resta che sperare che, come in Germania così anche in Italia,  questo compito non venga eluso.

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