Trattamento economico personale Regione, la Consulta giudica illegittimo art. 30 Lr 11/88 - QdS

Trattamento economico personale Regione, la Consulta giudica illegittimo art. 30 Lr 11/88

Adriano Agatino Zuccaro

Trattamento economico personale Regione, la Consulta giudica illegittimo art. 30 Lr 11/88

giovedì 14 Novembre 2013

Sentenza 265/2013: stop a interessi legali e rivalutazione monetaria per ritardata corresponsione di indennità. Il legislatore regionale ha invaso la materia civilistica sulle inadempienze contrattuali

ROMA – La Corte costituzionale ha giudicato illegittimo l’art. 30 della legge della Regione siciliana n. 11 del 1988. La legge prevede al comma 1 che al lavoratore dipendente dell’amministrazione regionale spetterebbe, nel caso di ritardata corresponsione delle indennità previste dalla legge della Regione siciliana n. 41 del 1985, il pagamento in via cumulativa degli interessi in misura legale e della rivalutazione monetaria.
La Corte ha riconosciuto al legislatore regionale ampia discrezionalità nella determinazione del trattamento economico da accordare ai propri dipendenti. Ciò, tuttavia, nei limiti derivanti dalle norme di rango costituzionale, dai principi generali dell’ordinamento giuridico statale, dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica nonché dagli obblighi internazionali, cui aggiungere, per quanto concerne il settore in esame, anche il limite interno alla materia del divieto di adottare per i dipendenti della Regione siciliana trattamenti economici inferiori a quelli previsti per il personale statale (sentenza n. 19 del 1989).
Nella fattispecie il legislatore regionale non si è attenuto a detti limiti, ma li ha oltrepassati, violando così il citato parametro statutario.
Infatti, nell’attribuire ai dipendenti regionali il diritto a percepire in via cumulativa interessi in misura legale e rivalutazione monetaria in caso di pagamento tardivo del debito di lavoro contemplato dalle disposizioni censurate, esse hanno disciplinato il profilo, prettamente civilistico, dell’adempimento di un particolare tipo di obbligazione pecuniaria e delle conseguenze del suo inadempimento, iniziativa preclusa alla legge regionale (sentenza n. 82 del 1998).
In tal modo le norme censurate hanno travalicato il limite del diritto privato – vigente fin dal momento di emanazione della norma – fondato sull’esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l’uniformità nel territorio nazionale delle regole che disciplinano i rapporti privatistici e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale (sentenza n. 189 del 2007).
L’art. 30, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana n. 11 del 1988 deve pertanto essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, restando assorbite le ulteriori questioni di legittimità costituzionale sollevate in via gradata.
La decisione arriva a seguito della richiesta di un parere sulla legittimità costituzionale della norma, chiesto nel 2012 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione, alla Corte costituzionale, per dirimere una contenzioso, che si era instaurato nel 1996 tra alcuni dipendenti regionali con la qualifica di assistenti tecnici bibliotecari e l’assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione della Regione siciliana, che avevano presentato ricorso straordinario al presidente della Regione per ottenere l’annullamento di una delibera con cui l’assessore aveva disatteso la richiesta di pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali su alcuni crediti di lavoro, vantati dai dipendenti e pagati con ritardo dall’amministrazione.

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