Manager sanità deve risarcire 600 mila euro - QdS

Manager sanità deve risarcire 600 mila euro

Giovanna Caruso

Manager sanità deve risarcire 600 mila euro

mercoledì 11 Aprile 2012

Responsabilità per irragionevole sproporzione tra oggetto e durata del contratto, da un lato, e remunerazione dello stesso, dall’altro. Condannato il direttore generale a capo nel 2003, pro tempore, dell’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa

PALERMO – La Corte dei Conti sezione giurisdizionale della Sicilia con sentenza n. 902 pubblicata il 25 marzo 2012 ha riconosciuto la responsabilità amministrativa del manager pro tempore dell’Azienda Unità Sanitaria Locale n.8 di Siracusa, (confluita ex lege nell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa ) dott. Corrado Failla per il danno erariale recato all’Azienda Ospedaliera in occasione dell’aggiudicazione dell’appalto del servizio di implementazione dei processi tecnici e organizzativi relativi alla sicurezza previsti dal Dlgs 626/94 nei Presidi Ospedalieri ed extra Ospedalieri dell’AUSl n. 8 di Siracusa.
In particolare la Corte aderendo alla tesi prospettata dal Procuratore ha condannato il Manager p.t. dell’Azienda a risarcire all’Azienda la somma di € 600.000,00 a titolo di danno erariale, ritenendo sussistenti i presupposti della responsabilità contabilmente rilevante.
Il Collegio ha aderito alla prospettazione formulata dal PM a mente della quale le plurime ed inescusabili violazioni funzionali del manager aziendale in quanto in contrasto con elementari regole istintivamente percepibili di buon senso gestionale , e con  il principio  di economicità, ai quali il direttore generale deve conformare i suoi poteri di gestione, chiaramente integrerebbero gli estremi della responsabilità contabile del Manager.
Ed infatti, l’irragionevole sproporzione tra l’oggetto del contratto e la durata, da una parte, e la remunerazione dello stesso, dall’altra è apparsa al Giudicante ictu oculi sintomatica di una mancanza di diligenza nel far propria, senza alcuna obiezione (o ricerca all’interno dell’azienda del personale in grado di svolgere attività già in parte svolte), la proposta avanzata dal Consulente e recepita nella deliberazione di indizione della gara.
Per tali considerazioni il danno  è stato ascritto, sotto il profilo del nesso causale al dott. Failla Corrado, direttore generale, che ha firmato la deliberazione con la quale è stata indetta la gara.
Questi i fatti:
Il 22 maggio  2003, con deliberazione n. 2481 del Direttore Generale, sulla scorta del Capitolato speciale di Appalto e del relativo Allegato Tecnico predisposti dal dott. Umberto Vanella, consulente esterno nominato in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, l’Azienda ha indetto la gara a licitazione privata per l’affidamento del servizio di implementazione dei processi tecnici ed organizzativi relativi all’applicazione dei dettami contenuti nel D.lvo 626/94 e s.m. e i., per un importo a base d’asta pari a € 2.885.950,00, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Esperita la procedura di gara, la stessa, il 2 aprile 2004, con deliberazione D.G. n. 1389 veniva aggiudicata al R.T.I. costituito tra la “Sintesi S.P.A. di Roma, capogruppo mandataria, e le mandanti Antema srl. e TSR Engineering srl di Milano”, per un importo, pari ad € 2.712.793,00 oltre IVA.
Il relativo contratto veniva concluso il 9 luglio 2004.
Oggetto dell’appalto era il servizio, della durata di un anno, di verifica dello stato di adempimento delle misure di prevenzione e protezione previste nel documento di valutazione del rischio, con le relative indicazioni di adeguamento e/o miglioramento e la formazione del personale addetto alla prevenzione e lotta antincendio e primo soccorso.
Verifica che interessava la superficie complessiva di 112.054 mq.
A seguito di esposto iniziavano le indagini del Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di Finanza di Siracusa sezione tutela finanza pubblica, che dopo aver constatato che l’Azienda Unità Sanitaria locale n. 8 di Siracusa si articolava in 30 strutture sanitarie, che insistevano su una superficie di circa 124.571 mq ed il rapporto tra bacino di utenza e relativi dipendenti era di 201,09, effettuava un’analisi comparativa con le parallele gestioni di analoghi appalti aggiudicati  da parte delle AUSL delle altre province siciliane, accertando che tre Aziende sanitarie locali e precisamente  le AUSL n. 1 di Agrigento, n. 3 di Catania e n. 9 di Trapani, per verificare lo stato di applicazione delle norme di cui al Dlgs 626/94, non avevano conferito all’esterno incarichi di consulenze tecniche, ma si erano avvalse dell’opera di personale interno all’azienda.
Che l’AUSL n. 2 di Caltanisetta, dove il rapporto tra bacino di utenza e i relativi dipendenti è di 168,01, aveva affidato, a far tempo dal 2007 per un triennio, il servizio di gestione integrata della sicurezza nei luoghi di lavoro da effettuare su 46 strutture, che occupavano una superficie  di complessivi 97.262 mq., alla Sintesi S.p.A. di Roma  per l’importo di € 655.901,06;
Che l’AUSL n. 4 di Enna, aveva conferito dal maggio 2003 al dicembre 2004 incarico professionale ad un consulente esterno in materia di sicurezza ad un costo complessivo di € 68.765,82, mentre, fino ad aprile del 2003 e dal 2005 il medesimo incarico era svolto dal Servizio di Prevenzione e Protezione con incarico a tempo indeterminato nel ruolo professionale e il trattamento economico previsto dal CCNL;.
Che l’AUSL n. 5 di Messina, dove il rapporto fra bacino di utenza e relativi dipendenti è di 126,82, da marzo 2003 e fino a dicembre 2004, aveva affidato l’incarico di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione a professionisti esterni ad un costo di € 2.500,00 mensili. Mentre successivamente il medesimo incarico era stato affidato ad un responsabile interno e nominata una ditta privata nel marzo del 2006 per la redazione del documento di valutazione rischi e dei piani di emergenza per le strutture di piccole dimensioni per un costo di € 400 per struttura. In ogni caso il costo del servizio svolto per circa 200 strutture insistenti su una superficie di circa 40.000 mq., era risultato pari a circa € 135.000,00.
Che l’AUSL n. 6 di Palermo, dove il rapporto tra bacino di dipendenti è di 234,38 per 9 Presidi Ospedalieri, 31 Poliambulatori ed oltre 200 strutture sanitarie, gli unici costi sostenuti in materia di sicurezza sono stati quelli relativi all’elaborazione delle planimetrie di emergenza di alcune strutture dell’Azienda, attività affidata a professionisti esterni per complessivi € 459.000,00.
Che l’AUSL n. 7 di Ragusa, dove il rapporto tra bacino di utenza e relativi dipendenti è di 127,71, risultava aver organizzato il Servizio di Prevenzione e Protezione al proprio interno con personale dipendente, supportandolo, limitatamente ad alcune attività, per un periodo di 5 anni, con un servizio di consulenza esterna affidata a due professionisti ad un costo complessivo di € 137.481,41.
Alla luce del raffronto dell’operato delle diverse Aziende, il 16 maggio 2008, il Direttore Generale pro tempore dell’Azienda di Siracusa, dott. Corrado Failla, veniva costituito in mora per avere adottato la deliberazione n. 2481 del 22 maggio 2003 di indizione della gara .
Celebratosi il processo, il Procuratore assumeva che il Manager aveva indetto la gara  di appalto senza alcuna verifica di congruità ed economicità della base d’asta il cui ammontare risultava, evidentemente, ingente rispetto all’oggetto (attività di consulenza sulla verifica dello stato di sicurezza regolamentato dal Dlvo 626/94 e sugli adempimenti di adeguamento) e alla durata ( un anno) del contratto di appalto.
Per la Procura le condotte ora delineate, hanno costituito plurime ed inescusabili violazioni funzionali del manager aziendale, in quanto assunte in aperta violazione di elementari regole di buon senso gestionale e del principio di economicità, obbligo legale ex art. 1 Dlvo 502/92 e s.m.i. nonché diretta emanazione del canone costituzionale di buon andamento di cui all’art. 97,  a cui il direttore generale, ai sensi dell’art. 7 L.R. 30/93 e dell’art. 3 D.lvo 502/92 e s.m.i.  deve conformare i suoi poteri di gestione di azienda.
Riconosciuta la responsabilità amministrativa il manager dell’Azienda è stato condannato, dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, a risarcire il danno determinato in € 600.000,00.
 


Responsabilità dei pubblici funzionari verso la Pubblica amministrazione
 
La responsabilità amministrativa è la responsabilità cui sono tenuti i pubblici funzionari nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dalle quali dipendono.
Essi, infatti, in base al disposto contenuto negli artt. 82 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, 52 R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, 18 d.p.r. 10.01.1957 n. 3 e 1 L. 14.01.1994 n.20, sono tenuti a risarcire i danni cagionati alla Pubblica Amministrazione dalla quale dipendono, ove nell’esercizio delle loro funzioni, adottino un comportamento omissivo od attivo connotato dal dolo o dalla colpa grave.
La responsabilità amministrativa può essere di tipo diretto che ricorre quando l’agente abbia prodotto un danno direttamente alla P.A., o indiretto quando il funzionario abbia cagionato un danno ad un terzo estraneo e la P.A. agisca in via di rivalsa  nei confronti dell’agente per far fronte agli esborsi di denaro da essa sostenuti per risarcire il danno al terzo.
Perchè si configuri la responsabilità amministrativa occorre la concorrenza di determinati elementi consistenti in :
1) comportamento commissivo o omissivo posto in essere in violazione dei doveri d’ufficio;
2) danno per la P.A.;
3) nesso di causalità;
4) elemento psicologico costituito dal dolo o dalla colpa grave.
Quanto a tale ultimo elemento val la pena rilevare che la responsabilità in materia di contabilità pubblica è limitata ai fatti o alle omissioni commesse con dolo o colpa grave, con l’evidente fine di attenuare le preoccupazioni dei dipendenti in ordine alle pesanti conseguenze connesse alla valutazione della colpa che vengono effettuate dal giudice contabile con rigore parso talora eccessivo.
 


Il dispositivo della sentenza di condanna
 
La Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana
P. Q. M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, condanna il dott. Corrado Failla, a pagare, in favore dell’Azienda Sanitaria provinciale di Siracusa, la somma di € 600.000,00 (Euro Seicentomila/00), oltre rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT, dalla data del suo effettivo esborso da parte della P.A. sino alla pubblicazione della presente sentenza ed agli interessi legali sulle somme così rivalutate da quest’ultima data sino al soddisfo.
Condanna, altresì, il convenuto al pagamento in favore dello Stato delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi €.189,47 (euro centottantanove/47).
Ordina che, ai sensi dell’art. 24 del R.D. 12 agosto 1933, n.1038, copia della presente sentenza sia trasmessa dalla segreteria in forma esecutiva all’ufficio del Pubblico Ministero, affinché quest’ultimo ne curi l’inoltro alle Amministrazioni interessate per l’esecuzione in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 24 giugno 1998, n. 260.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 25 gennaio 2012.
L’estensore: F.to Guido Petrigni
Il Presidente: F.to Luciano Pagliaro
 
Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.
Palermo, 19 marzo 2012
 
L’ Estensore: F.to Dott.Giuseppe Grasso
Il Presidente: F.to Dott. Luciano Pagliaro
 

 
Avvocato Giovanna Caruso
del Collegio dei professionisti di Veroconsumo

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