Art. 1 (Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni)
Art. 15 (Disposizioni urgenti relative a borse di studio per le scuole di specializzazione medica)
Si riduce di un anno la durata delle scuole di specializzazione medica a partire dall’anno accademico 2014-2015. Si autorizza un incremento di sei milioni per il 2014, di 40 milioni per il 2015 e di 1,8 milioni per il 2016, che farà salire da 3.300 a 5.000 i posti nelle scuole di specializzazione. Ed inoltre, si stabilisce nell’articolo che l’importo massimo per la copertura delle spese di segreteria per la partecipazione ai concorsi di ammissione (secondo quanto previsto dalla legge 183/2011) viene quantificato per l’aspirante specializzando in un contributo di 100 euro.
E di seguito a quest’ultima precisazione si legge che “le corrispondenti entrate, (…) sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca e destinate alla copertura degli oneri connessi alle prove di ammissione.”
Art. 26 (Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche)
Per più di 14 milioni di malati cronici, che rappresentano il 24 per cento degli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, si delineano grandi novità. La validità delle ricette, infatti, passa infatti da 60 a 180 giorni. Inoltre, sempre per le patologie croniche, il medico può prescrivere medicinali fino a sei pezzi per ricetta, purché già utilizzati dal paziente da almeno sei mesi. In tal caso, la durata della prescrizione non può comunque superare i 180 giorni di terapia.
Così si legge nell’articolo: “nelle more della messa a regime sull’intero territorio nazionale della ricetta dematerializzata (…) per le patologie croniche (…) il medico può prescrivere medicinali fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta, purchè già utilizzati dal paziente da almeno sei mesi. In tal caso, la durata della prescrizione non può comunque superare i 180 giorni di terapia".
Facendo riferimento alla costituzione di fondi assicurativi prevista dalla legge Balduzzi, si specifica che la copertura assicurativa vale nei limiti delle risorse del fondo. Sarà poi il soggetto gestore a stabilire le misure di contribuzione per la costituzione del fondo e non la contrattazione collettiva.
Nel medesimo articolo si legge pure che sono state semplificate le procedure per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l’apertura di strutture sanitarie, eliminando il parere regionale relativo alla verifica di compatibilità con il fabbisogno sanitario. Si abroga così il comma 3 dell’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni. Lì si leggeva che: “Per la realizzazione di strutture sanitarie e socio sanitarie il comune acquisisce (…) la verifica di compatibilità da parte delle regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale (…).”
Ed infine, si stabilisce che i componenti del Consiglio superiore di sanità si riducono da quaranta a trenta e al trentesimo giorno dall’entrata in vigore del Decreto legge i componenti in carica del Css decadranno automaticamente, per poi essere ricostituiti, sempre in quella data, in numero ridotto.