Acconto Iva 2023, scadenza il 27 dicembre - QdS

Acconto Iva 2023, scadenza il 27 dicembre

Salvatore Forastieri

Acconto Iva 2023, scadenza il 27 dicembre

giovedì 07 Dicembre 2023

Adempimento che dal 1991 si colloca proprio tra le due festività di Natale e Capodanno. Versamento tramite modello F24, possibile pagare per compensazione ma no a rateizzazione

ROMA – Anche quest’anno, subito dopo Natale, i contribuenti titolari di partita Iva sono tenuti a pagare l’acconto Iva. Scade infatti, il 27 dicembre, il termine per pagare quest’altra forma di acconto relativamente all’anno 2022.
Si tratta di un adempimento che, dal 1991, si colloca proprio tra due delle festività più importanti dell’anno, Natale e Capodanno.

L’acconto Iva va calcolato secondo tre criteri

Pertanto, i contribuenti, entro il prossimo 27 dicembre, sono tenuti al versamento dell’acconto Iva.
Il versamento va fatto (o si farà, per coloro ai quali si applica la proroga) scegliendo uno dei tre criteri appresso indicati:
1) Criterio “storico”. Si paga l’88% dell’imposta relativa al mese di dicembre dell’anno 2022. La base di riferimento è il saldo del debito risultante dalla liquidazione Iva di dicembre 2022, al lordo dell’acconto. Oppure, per i soggetti trimestrali, l’88% dell’imposta relativa al quarto trimestre dello stesso anno 2022. In questo caso la base di riferimento è data dalla somma dell’acconto pagato nel 2022 più il saldo pagato (versato o rateizzato) entro il 16 marzo 2023, esclusi eventuali interessi;
2) Criterio “previsionale”. Si paga l’88% dell’imposta che si prevede risulterà dovuta per il mese di dicembre di quest’anno (o con la dichiarazione annuale nel caso di contribuenti trimestrali);
3) Criterio delle “operazioni effettuate”. Consiste nel versamento della somma (il 100%) risultante da una speciale liquidazione d’imposta (Iva sulle operazioni attive meno Iva sulle operazioni passive), relativa al periodo 1° dicembre-20 dicembre del 2022 e, per i trimestrali, 1° ottobre-20 dicembre 2022, con l’obbligo di tener conto in questo caso, ai fini della determinazione dell’imposta “a valle”, non soltanto dell’Iva relativa alle operazioni effettuate in detto periodo e già registrate, ma anche di quella relativa alle operazioni non ancora fatturate e non ancora annotate sui registri non essendo scaduto il termine per l’emissione della fattura o per la registrazione. La scelta del criterio da adottare, quindi, è legata ad un calcolo di mera convenienza economica. Comunque, come è evidente, tanto più si pagherà come acconto, tanto meno si pagherà come saldo. Non è dovuto nessun acconto quando l’ammontare risulta inferiore a 103,29 Euro.

Il versamento si effettua con il modello F24

Il versamento si effettua sempre utilizzando il modello F24, segnando i seguenti “codici tributo”: 6013 per i soggetti mensili; 6035 per i soggetti trimestrali. È possibile pure pagare attraverso la compensazione. Non è ammessa, però, la rateizzazione.
L’ammontare dell’acconto, unitamente all’indicazione circa il metodo adottato per la sua determinazione, dovranno essere indicati poi in sede di dichiarazione annuale.

L’obbligo del pagamento non sussiste per i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2022, nonché per quelli che hanno cessato l’attività entro il 30 novembre 2022, se mensili, oppure entro il 30 settembre 2022, se trimestrali.

Nessun obbligo per i forfettari

Sono pure dispensati dall’acconto i contribuenti che applicano il regime dei “minimi” o il regime forfettario, gli agricoltori in regime di “esonero” ed i contribuenti che svolgono attività spettacolistiche o di “intrattenimento” con l’applicazione del regime speciale.

Il mancato versamento di quanto dovuto a titolo di acconto comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pari al 30% e degli interessi, ferma restando, comunque, la possibilità dei ritardatari di fruire del così detto “ravvedimento operoso” secondo le diverse tipologie esistenti che tengono conto del ritardo con il quale viene pagato il tributo unitamente alla sanzione (ridotta) ed agli interessi.

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