Appalti, Tar nega segreto nella raccolta della spazzatura

Appalti, Tar nega segreto nella raccolta della spazzatura: “Non è la formula della Coca Cola”

Antonino Lo Re

Appalti, Tar nega segreto nella raccolta della spazzatura: “Non è la formula della Coca Cola”

Simone Olivelli  |
martedì 09 Aprile 2024

La pronuncia dei giudici dopo un ricorso presentato dalla Dusty in merito all'appalto settennale da oltre 35 milioni di euro a Belpasso e Biancavilla

Se è vero che la raccolta della spazzatura può essere fatta in diversi modi, non per questo il servizio di igiene urbana è da considerarsi un’attività incentrata su segreti tecnici e commerciali. A dirlo sono stati i giudici della seconda sezione del Tar di Catania esaminando un ricorso presentato dalla Dusty in merito all’appalto settennale da oltre 35 milioni di euro a Belpasso e Biancavilla. La gara, che comprendeva anche un lotto riguardante il territorio di Ragalna, è stata vinta in autunno dalle imprese Caruter e Igm Rifiuti Industriali, ma la società guidata da Rossella Pezzino De Geronimo ha deciso di rivolgersi alla giustizia amministrativa per mettere in discussione l’aggiudicazione disposta dalla Srr Catania Area Metropolitana. In attesa della decisione, il Tar ha fatto luce sull’opportunità che le contendenti mettano a disposizione l’una dell’altra i documenti contenenti le proposte migliorative rispetto al capitolato d’appalto.

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L’opposizione all’accesso agli atti

Tra fine gennaio e metà febbraio, prima la Dusty – nelle vesti di ricorrente – e poi la Igm Rifiuti Industriali – nel ruolo di controinteressata – hanno chiesto al Tar di pronunciarsi sulle rispettive richieste di accesso agli atti che precedentemente erano state recapitate alla Srr. In entrambi i casi, le istanze erano state rigettate o comunque non pienamente accolte. “La stazione appaltante – si legge nell’ordinanza del Tar pubblicata ieri – a seguito di accesso della ricorrente (Dusty, ndr) in data 29 dicembre ha trasmesso l’offerta tecnica e le giustificazioni per la verifica della congruità dell’offerta della controinteressata oscurate in parti che la ricorrente ritiene di specifico interesse”. Per quanto riguarda l’istanza della Igm, si legge che il 18 gennaio “la richiesta di accesso all’offerta tecnica della ricorrente (Dusty, ndr) è stata, invece, interamente negata dalla stazione appaltante”. La motivazione che ha spinto la Srr a non acconsentire alle richieste è stata legata alla presenza di presunti “segreti tecnici o commerciali” nei documenti. A sostenere il carattere di segretezza delle proposte sottoposte alla commissione di gara erano state peraltro le stesse due imprese, reclamando al contempo il diritto di verificare cosa fosse stato dichiarato dalla contendente.

“La società – ha ricostruito il Tar, parlando dell’opposizione formulata da Igm – ha osservato che venivano in rilievo segreti contenuti in elaborazioni e studi di carattere specialistico in grado di differenziare, rispetto ad altri concorrenti, il valore dei prodotti e dei servizi offerti”. Gli stessi giudici hanno ricordato che, a sua volta, la Srr aveva rigettato la richiesta di Igm in quanto Dusty aveva “negato il rilascio, ribadendo, che tali documenti contenevano segreti tecnici e commerciali e che l’ostensione avrebbe comportato la conoscenza da parte dei concorrenti delle competenze ed esperienze, originali e riservate, maturate e acquisite nell’esercizio professionale”.

Il paragone con la Coca Cola

Nell’esaminare le rispettive pretese, il Tar ha sì ricordato che il codice dei contratti prevede la possibilità che alcune informazioni vengano tenute riservate, ma anche sottolineato come l’opposizione debba essere accompagnata dalla dimostrazione della reale esistenza dei segreti. “Il soggetto interessato a impedire la divulgazione deve – scrivono i giudici – non solo spiegare, ma anche dimostrare le ragioni che giustificano la sua opposizione, mentre è compito dell’amministrazione valutare se tali spiegazioni e dimostrazioni risultino rilevanti”.

Tutto ciò non sarebbe avvenuto nella gara per la raccolta dei rifiuti a Belpasso e Biancavilla. Sia Dusty che Igm, infatti, si sono limitate ad affermare l’esistenza di segreti e della necessità di non rivelarli alla concorrenza. Il Tar, però, oltre a ricordare che la giurisprudenza “è persino giunta ad affermare che la decisione di un’impresa di partecipare a gare di appalto pubbliche comporta una inevitabile accettazione del rischio di divulgazione del segreto industriale o commerciale”, ha stabilito che la Srr dovrà mettere a disposizione la documentazione presentata da entrambe le imprese. E questo perché, trattandosi di una gara per la raccolta dei rifiuti, “appare difficilmente ipotizzabile, sebbene ciò non possa escludersi in assoluto, che possano emergere esperienze e informazioni obiettivamente ignote” al resto delle imprese che operano nel settore e che abbiano un valore economico proprio in quanto sconosciute. Ed è a questo punto che i giudici forniscono un esempio da loro stessi definito particolarmente eloquente: “La formula della Coca Cola”.

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