Contratti a termine stipulati in deroga assistita, termini e condizioni - QdS

Contratti a termine stipulati in deroga assistita, termini e condizioni

Maria Papotto

Contratti a termine stipulati in deroga assistita, termini e condizioni

giovedì 03 Ottobre 2019

È da considerarsi stipulabile solo al raggiungimento della durata massima di 24 mesi. Si sottoscrive dinanzi ad un funzionario dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente

Il datore di lavoro, una volta raggiunto durata massima di 24 mesi per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il lavoratore, deve necessariamente trasformare il contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure può sottoscrivere un ulteriore contratto a termine in “deroga assistita”.

La durata massima è stata recentemente modificata dal c.d. decreto Dignità che ha ridotto il termine da 36 mesi a 24 mesi. Una volta raggiunto detto massimale, il legislatore fornisce la possibilità di stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato in “deroga assistita” fra i medesimi soggetti, datore di lavoro e lavoratore, della durata massima di 12 mese da sottoscrivere dinanzi ad un funzionario dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente.

Il contratto assistito è da considerarsi quale un ulteriore contratto a termine stipulabile solo al raggiungimento della durata massima di 24 mesi. Per poter stipulare un contratto a termine in deroga assistita è necessario che il datore di lavoro indichi nel contratto una delle tre “condizioni” previste ex art. 19, comma 1, del D.Lgs. 81/2015:
1. esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività,
2. esigenze di sostituzione di altri lavoratori,
3. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

Tali condizioni sono necessarie anche nel caso di contratti di lavoro di durata superiore a 12 mesi, anche attraverso la proroga, e in ogni di rinnovo. Inoltre, nel caso di rinnovo, è fondamentale rispettare, altresì, il cd. stop & go, periodo di vacanza obbligatoria tra 2 contratti a tempo determinato, vale a dire di 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero di 20 giorni dalla data di scadenza del precedente contratto stipulato di durata superiore a 6 mesi. Qualora non venissero rispettati i predetti termini, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Tali termini devono essere rispettati anche in caso di prolungamento della durata del contratto di lavoro in deroga assistita.

In sintesi:
• Nel format di contratto di lavoro utilizzato deve essere precisato, nell’oggetto, che il contratto a tempo determinato si stipula “ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del D. Lgs 81/2015”;
• Il contratto deve contenere la causale obbligatoria, previste ex art. 19, comma 1, del D. Lgs. 81/2015;
• È possibile stipulare un solo contratto a termine assistito;
• Dovrà essere rispettato il cd. “stop & go” rispetto all’ultimo contratto a tempo determinato stipulato tra le parti;
• Dovrà essere corrisposta la contribuzione addizionale dell’1,40%, più la maggiorazione dello 0,50% moltiplicata per il numero dei rinnovi effettuati.

Il funzionario dell’Ispettorato territoriale del lavoro avrà il compito di verificare:

• la volontarietà delle parti di stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato;
• la presenza di una causale nel contratto di lavoro;
• il rispetto della durata massima di 12 mesi del contratto assistito;
• che non vi è stato un precedente contratto assistito tra le parti.

Si ricorda, infine che in caso di mancato rispetto della procedura, nonché di superamento del termine dei 12 mesi, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.

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