Cura Italia, mutui, come chiedere la sospensione delle rate - QdS

Cura Italia, mutui, come chiedere la sospensione delle rate

Serena Giovanna Grasso

Cura Italia, mutui, come chiedere la sospensione delle rate

giovedì 02 Aprile 2020

Pubblicato sulla Guri 82 il decreto Mef che disciplina le modalità. Pagamento congelato fino a 18 mesi. Possono beneficiarne tutti quei lavoratori che hanno ridotto o sospeso l’attività

PALERMO – Il decreto legge numero 18/2020, il cosiddetto decreto Cura Italia, non ha dimenticato di porre l’attenzione nei confronti dei beneficiari del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa. La disciplina verso questi soggetti è regolata dall’articolo 54 del decreto summenzionato e, più in particolare, dal decreto del ministero dell’Economia e delle finanze dello scorso 25 marzo, pubblicato sulla Guri numero 82 del 28 marzo.

Per i beneficiari del fondo che in seguito all’emergenza del coronavirus hanno sospeso o ridotto l’orario di lavoro di almeno il 20%, è prevista la sospensione delle rate del mutuo per un periodo che va dai sei mesi, per i casi in cui la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro abbia una durata compresa tra trenta e 150 giorni lavorativi consecutivi, fino ad un massimo di diciotto mesi, se la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore ai 303 giorni lavorativi consecutivi.

Per procedere alla sospensione del pagamento, il richiedente deve presentare la dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del periodo di sospensione e della percentuale di riduzione dell’orario di lavoro. La sospensione del pagamento delle rate del mutuo non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria a carico del beneficiario; inoltre, avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive. A fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo, il Fondo si fa carico di rimborsare alle banche gli interessi compensativi, calcolati applicando il tasso di interesse contrattuale vigente al momento della presentazione della richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo.

La sospensione del pagamento può essere richiesta anche dai lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 un calo del proprio fatturato medio giornaliero superiore al 33% rispetto allo stesso periodo del 2019, in conseguenza della chiusura o restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate per l’emergenza coronavirus. Ai fini del rispetto del limite massimo dei 18 mesi del periodo di sospensione, non si tiene conto delle sospensioni già concesse sui mutui per i quali sia ripreso per almeno tre mesi il regolare ammortamento delle rate di mutuo.

Il gestore del Fondo assicura l’immediata estensione dell’operatività ai sensi delle specifiche previsioni legislative e al decreto del Mef del 25 marzo. È già disponibile sul relativo sito internet il modello aggiornato per la domanda di accesso al Fondo. Per l’esercizio 2020 non operano i limiti massimi delle spese di funzionamento e degli oneri di gestione fissati. Per tutto quanto non previsto dal decreto Mef dello scorso 25 marzo, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto ministeriale 132/2010 non incompatibili con le previsioni introdotte dal decreto Cura Italia.

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