Non scatta il premio di maggioranza in Consiglio: il Cga respinge il ricorso - QdS

Non scatta il premio di maggioranza in Consiglio: il Cga respinge il ricorso

Oriana Gionfriddo

Non scatta il premio di maggioranza in Consiglio: il Cga respinge il ricorso

sabato 29 Giugno 2019

La Giurisprudenza amministrativa siciliana ha spiegato con diverse motivazioni il no al reclamo. Soddisfatto Messina, capogruppo di Forza Italia: “Risultato che ribadisce concetto pacifico”

SIRACUSA – Non scatta il premio di maggioranza per il sindaco Francesco Italia. A dirlo è stata una sentenza del Cga che ha respinto il ricorso presentato dalle liste Fuori Sistema e Siracusa 2023, che alle scorse elezioni comunali hanno sostenuto l’attuale primo cittadino.

A firmare il ricorso i candidati Cosimo Burti, Agata Bugliarello, Fabio Rotondo, Angelo La Manna, Salvatore Piccione, Mirella Abela e Francesco Salemi, i quali hanno presentato ricorso contro il Comune di Siracusa e la Regione Siciliana, nei confronti di: Antonino Trimarchi, Gaetano Favara, Silvia Russoniello, Giuseppe Ansaldi, Carlos Torres, Alessandro Di Mauro, Chiara Catera, Simone Ricupero, Chiara Ficara, Mauro Basile, Giuseppe Impallomeni, Concetta Vinci, Salvatore Castagnino, Rita Gentile, Andrea Buccheri e Ferdinando Messina.

La contesa del ricorso, in estrema sintesi, è il “premio di maggioranza del 60% dei seggi (pari a 20 seggi su 32) al gruppo di liste collegate al candidato sindaco eletto Francesco Italia presupponendo che il gruppo di liste collegate al candidato sindaco non eletto Ezechia Reale (con asseriti 19713) avesse superato il 50 per cento dei voti validi (implicitamente computati in 38078)” – si legge nella sentenza.

Nel ricorso si contesta che l’Ufficio Centrale elettorale avrebbe determinato la soglia di sbarramento del 5% del “totale dei voti validi” per l’ammissione delle liste all’assegnazione dei seggi consiliari, prendendo a riferimento come base di calcolo rispetto alla quale determinare la predetta soglia unicamente i voti di lista, piuttosto che tutti i voti validi complessivamente espressi dagli elettori, “ivi compresi quelli espressi soltanto a favore dei candidati alla carica di Sindaco, errore che, a cascata, avrebbe determinato la mancata attribuzione del premio di maggioranza alla coalizione collegata al candidato sindaco eletto” – continua la sentenza.

Ebbene, la Giurisprudenza amministrativa siciliana ha costantemente ritenuto che, ai fini della determinazione della soglia di sbarramento, l’inciso “5% dei voti validi espressi”, si riferisce solamente ai voti validi espressi per le liste e non anche alla sommatoria tra detti voti e quelli espressi per i candidati sindaci. Inoltre, dopo la riforma della legge regionale siciliana, l’effetto “trascinamento” non è bidirezionale ma solo monodirezionale: dal voto alla lista deriva automaticamente il voto al Sindaco collegato a quella lista, ma non anche il contrario. Infine, tra gli altri motivi del respingimento, bisogna aggiungere che il voto per il sindaco non si estende alla lista collegata, per cui il voto non può essere conteggiato ai fini dell’individuazione della soglia di sbarramento.

Esulta per il risultato Ferdinando Messina, capogruppo di Forza Italia Siracusa: “Si tratta di un risultato importante che ribadisce un concetto pacifico, quale quello della possibilità data all’elettore di scegliere un sindaco diverso dal consigliere, e che mette chiarezza su una tutta una problematica amministrativa sulla quale la decisione odierna mette un punto fermo anche per il futuro”.

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