Sgravi contributivi a imprese, Cdm impugna finanziaria regionale - QdS

Sgravi contributivi a imprese, Cdm impugna finanziaria regionale

Patrizia Penna

Sgravi contributivi a imprese, Cdm impugna finanziaria regionale

lunedì 13 Luglio 2020

Sotto la scure di Roma finisce l'articolo 10 della legge di stabilità regionale 2020-22, in quanto viola la legislazione previdenziale di competenza esclusiva dello Stato: "Il riconoscimento di sgravi contributivi comporta minori entrate contributive per l’Inps, ente titolare a riconoscere gli sgravi sulla base della legislazione nazionale, e maggiori oneri per lo Stato".

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha impugnato l’articolo 10, comma 14 della Legge della Regione siciliana n. 9 del 12/05/2020 recante “Legge di stabilità regionale 2020-2022”, in quanto eccede dalle competenze statutarie violando la legislazione previdenziale di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione in materia di previdenza sociale.

L’articolo 10, comma 14 prevede, per le imprese operanti in Sicilia alla data del 28 febbraio 2020, “che assumono dipendenti a tempo indeterminato disoccupati e qualora le assunzioni non siano state effettuate in sostituzione di lavoratori della stessa azienda”, il riconoscimento di contributi sotto forma di sgravi dei contributi previdenziali ed assistenziali per l’anno 2020; la disposizione interviene a disciplinare materie attinenti all’ambito della previdenza e dell’ordinamento e organizzazione di enti pubblici nazionali, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dalle lettere g) e o) dell’articolo 117 della Costituzione.

“Il riconoscimento di sgravi contributivi – si legge nella nota del Consiglio dei ministri – comporta minori entrate contributive per l’INPS, ente titolare a riconoscere gli sgravi sulla base della legislazione nazionale, e maggiori oneri per lo Stato. Tale riconoscimento da parte del legislatore regionale dello sgravio contributivo viola l’art. 117, primo comma della Costituzione, che sancisce l’obbligo del legislatore statale, regionale e delle province autonome di rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario. In particolare, la norma regionale è in contrasto con la disciplina europea in tema di aiuti di Stato ossia alla normativa comunitaria che vieta agli Stati membri di fornire alle imprese sovvenzioni che minacciano di avere effetti distorsivi della concorrenza e possono essere causa di potenziale discriminazione (107 e 108 del Tfue)”.
“Pertanto – conclude la nota -, si propone l’impugnativa della disposizione in parola per contrasto con il richiamato articolo 117, secondo comma, lett. g) ed o), della Costituzione, rispettivamente in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali e di previdenza sociale. La legge regionale eccede, peraltro, dalle competenze statutarie”.

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