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Bonus edilizi, il chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su sconto in fattura e cessione credito

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Bonus edilizi, il chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su sconto in fattura e cessione credito

Redazione  |
venerdì 08 Settembre 2023

Nuova circolare dell'Agenzia dell'Entrate che fornisce chiarimenti su Superbonus e bonus edilizi per sconto in fattura e cessione credito.

L’Agenzia delle Entrate, attraverso la circolare n.27 del 7 settembre 2023 ha fornito chiarimenti sulle novità che sono state introdotte dal decreto Cessioni (11/2023) che va ad apportare modifiche all’articolo 121 del decreto Rilancio (34/2020) per quanto concerne, salvo precise deroghe, il divieto di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di imposta proveniente dal Superbonus o da altri bonus edilizi.

L’articolo 2 del decreto Cessioni prevede che i beneficiari di Superbonus e degli altri bonus edilizi “potranno fruire esclusivamente della detrazione in diminuzione delle imposte dovute, in sede di dichiarazione dei redditi, mediante una ripartizione su più anni d’imposta”.

Bonus edilizi, i divieti imposti

Il divieto all’esercizio dell’opzione riguarda gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica per veicoli elettrici e l’eliminazione di barriere architettoniche.

Le deroghe

Sono comunque previste delle deroghe. Tra queste, le spese, effettuate e documentate dal 1° gennaio 2022, per l’eliminazione di barriere architettoniche, per gli interventi ammessi al Superbonus e gli interventi differenti da quelli effettuati dai condomini.

Bonus edilizi, colpe e pubbliche amministrazioni

Per quanto concerne il perimetro di responsabilità solidale, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, salvo la prova del dolo, il cessionario del credito di imposta non concorre nella colpa grave qualora dimostri di aver acquisito il credito e di essere in possesso della documentazione elencata al comma 6-bis dell’articolo 121 del decreto Rilancio.

Il mancato possesso della documentazione, secondo l’Agenzia, non rappresenta comunque un coinvolgimento del cessionario del dolo o colpa grave.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate fornice chiarimenti per quanto concerne il divieto di acquisto per le pubbliche amministrazioni dei crediti di imposta derivanti sempre dallo sconto in fattura e dalla cessione del credito.

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