Obbligo Green Pass a lavoro, assenze e sospensioni: circolare Inps - QdS

Obbligo Green Pass a lavoro, sospensioni e assenze ingiustificate: gli effetti spiegati dall’Inps

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Obbligo Green Pass a lavoro, sospensioni e assenze ingiustificate: gli effetti spiegati dall’Inps

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giovedì 04 Agosto 2022

Obbligo di Green Pass a lavoro fino al 30 aprile 2022: le indicazioni Inps sul trattamento economico e giuridico dei periodi di assenza ingiustificata o sospensione.

Una circolare INPS 2 agosto 2022 riepiloga il quadro normativo relativo all’obbligo di Green Pass (certificazione verde Covid-19) sui luoghi di lavoro, in vigore fino al 30 aprile 2022. Il documento fornisce le indicazioni operative sul trattamento economico e giuridico dei periodi di assenza ingiustificata o sospensione per i dipendenti pubblici e privati.

Inoltre, la circolare offre una serie di chiarimenti relativi alla gestione di alcune tutele riconosciute ai dipendenti privati (come malattia, maternità, permessi per legge 104, congedo straordinario) in caso di mancato rispetto dell’obbligo di certificazione verde nel periodo interessato (fino al 30 aprile 2022).

Green Pass a lavoro: la normativa fino ad aprile 2022

Dal 15 ottobre 2021 (Decreto-legge n. 127/2021) al 30 aprile 2022 era in vigore l’obbligo di certificazione verde per tutti i lavoratori dipendenti sia pubblici che privati, limitatamente alle prestazioni e ai periodi lavorativi svolti in Italia e indipendentemente dalla natura e nazionalità del lavoratore. A proposito dell’obbligo di Green Pass a lavoro, nella circolare menzionata l’Inps specifica alcune informazioni.

Green Pass a lavoro: le diverse categorie di lavoratori

Per i lavoratori delle Amministrazioni pubbliche e quello delle Autorità amministrative indipendenti, il personale sprovvisto di Green Pass nel periodo dell’obbligo “è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il termine di cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”. Situazione più o meno analoga anche per i lavoratori del settore privato.

Nella circolare sull’obbligo di Green Pass a lavoro, Inps specifica che per le imprese del settore privato “è stata prevista la possibilità di sospendere il rapporto di lavoro senza retribuzione dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al termine di cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso”.

Dai sanitari ai docenti, i lavoratori con obbligo

Sono inclusi nelle disposizioni sopra indicate i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Alcune categorie di lavoratori (come sanitari, insegnanti e over 50) sono stati soggetti a una disciplina ad hoc per quanto riguarda l’obbligo di Green Pass a lavoro.

Ferie, malattie e assicurazioni: alcune specifiche

L’assenza di obbligo retributivo durante le giornate di assenza ingiustificata ha determinato anche il venire meno dell’obbligazione contributiva per il datore di lavoro (pubblico e privato). Il lavoratore (assente ingiustificato), quindi, non ha diritto ad alcuna copertura assicurativa di natura obbligatoria.

Inoltre, per i lavoratori delle Amministrazioni pubbliche la nota Inps specifica: “In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento […]. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio […]. Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza, ferma rimanendo la possibilità, per le giornate diverse da quella interessata, di fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale)”.

Per i periodi privi di copertura assicurativa per sospensione o assenza ingiustificata è estesa la facoltà di riscatto o di prosecuzione volontaria.

Disciplina dell’assenza ingiustificata o della sospensione

Occorre distinguere – specifica Inps – tra assenza ingiustificata e sospensione. L’assenza ingiustificata – specifica Inps – va riferita solo alle giornate in cui il lavoratore non abbia esibito il Green Pass a lavoro limitatamente al periodo dell’obbligo.

In caso di lavoratore sprovvisto di certificazione verde, per le giornate diverse da quella interessata dall’assenza ingiustificata, esiste la possibilità di fruire degli istituti di assenza ammessi in costanza del rapporto di lavoro dall’ordinamento sempreché sussistano i relativi presupposti di legge (ad esempio, assenze per malattia, permessi di cui alla legge n. 104/1992 o congedo parentale, ecc.).

In caso di sospensione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro non è tenuto ad alcun obbligo contributivo. Inoltre, è stata sospesa la fruizione degli istituti contrattuali riconosciuti in costanza di rapporto di lavoro che comportino il diritto alla retribuzione e il conseguente obbligo contributivo, nonché la copertura previdenziale di natura obbligatoria, quali ferie o permessi retribuiti.

Il caso degli apprendisti

Per i lavoratori con contratto di apprendistato, le giornate di assenza ingiustificata e i periodi di sospensione non hanno determinato l’applicazione dell’articolo 42, comma 5, lettera g), del D.lgs n. 81/2015 (possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni).

La mancata esibizione della certificazione verde, infatti, non può essere considerata causa involontaria di sospensione del lavoro.

Obbligo di Green Pass a lavoro, Inps su certificazioni non conformi e revoche

In caso di certificazioni non conformi, il datore di lavoro “avrà diritto a inoltrare domanda di rimborso della corrispondente contribuzione”, specifica l’Inps.

“Di converso, nelle ipotesi di annullamento o revoca del provvedimento di assenza ingiustificata o di sospensione precedentemente adottato dal datore di lavoro, con conseguente ripristino del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità, lo stesso sarà tenuto all’assolvimento, con effetto retroattivo, della contribuzione non versata, oltre agli oneri accessori”.

Tutte le altre informazioni specificate dall’Inps possono essere lette nella Circolare n° 94 del 02-08-2022 dell’Inps.

Immagine di repertorio

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