Immobili, le tasse a carico del venditore - QdS

Immobili, le tasse a carico del venditore

Serena Giovanna Grasso

Immobili, le tasse a carico del venditore

giovedì 03 Ottobre 2019

Si può scegliere tra la tassazione ordinaria (che confuirà nei redditi Irpef) e separata, con aliquota del 20%. I tributi dovranno essere versati per la plusvalenza (differenza di valore tra acquisto e vendita)

PALERMO – Quando si decide di vendere una casa, non ci si deve dimenticare di pagare le imposte. Questi tributi dovranno essere versati nel caso in cui si genera plusvalenza, ovvero quando al momento della vendita dell’immobile si ricava una somma che è più elevata rispetto a quella che si è versata per l’acquisto della casa. La tassazione della plusvalenza riguarda tutti gli immobili venduti, che sono stati acquistati da meno di cinque anni.

Esistono due tipi di tassazione della plusvalenza: quella ordinaria e quella separata. La prima prevede che la plusvalenza che si realizza con la vendita di un immobile vada a confluire nel reddito complessivo e sia quindi cumulata con gli altri redditi imponibili ai fini Irpef. In questo caso, il calcolo delle imposte dovute sulla plusvalenza e sul totale dei redditi imponibili dovrà essere effettuato applicando allo scaglione di reddito l’aliquota di riferimento. Quindi, il calcolo dovrà essere riportato nella dichiarazione dei redditi.

La tassazione separata, invece, prevede che alla plusvalenza generata al momento della vendita dell’immobile venga applicata un’imposta sostitutiva del 20%. È necessario, però, che il contribuente al momento della cessione ne faccia espressa richiesta al notaio. Sarà poi il notaio stesso a provvedere al versamento dell’imposta, ricevendo il pagamento dallo stesso venditore ed in seguito comunicherà i dati della vendita all’Agenzia delle Entrate. Questa modalità di tassazione è senz’altro più conveniente rispetto a quella ordinaria, poiché permette al contribuente di applicare l’aliquota “secca” del 20%, mentre l’aliquota minima Irpef è pari al 23%.

Gli immobili che non generano plusvalenza e per i quali non si applicano imposte in caso di vendita sono quelli venduti cinque anni dopo dall’acquisto, quelli pervenuti per successione, quelli ricevuti in donazione, se sono trascorsi cinque anni dall’acquisto o costruzione dello stesso (con riferimento alla persona che ha donato l’immobile). L’esenzione vale anche per le unità immobiliari urbane che, per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione, sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

Dunque, prima di vendere una casa è bene calcolare gli anni effettivi che sono trascorsi dall’acquisto dell’immobile per capire, in caso di vendita che genera plusvalenza, a quanto ammonta l’imposta dovuta e quale tassazione conviene utilizzare.

Inoltre, chiunque avesse acquistato un immobile avvalendosi delle agevolazioni concesse per l’acquisto della prima casa, potrà mantenerle solo nel caso in cui prima di rivendere la propria casa lasci trascorrere almeno cinque anni. Una volta trascorso questo periodo, non solo al venditore non verranno addebitate le imposte sulla plusvalenza, ma sarà libero di riacquistare una successiva “prima casa”, usufruendo degli stessi privilegi.

La plusvalenza rappresenta l’unico importo soggetto a tassazione Irpef che riguarda il venditore di un immobile. Mentre la tassa di registro, le spese di rogito e gli oneri richiesti dal notaio per legge sono a carico dell’acquirente. Al venditore spettano le spese riguardante la correzione delle planimetrie e dei dati catastali e le eventuali sanatorie dovute ad abusi edilizi inconsapevoli o meno ed errori.

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